Adm ai concessionari online: bonus e promozioni azioni lecite ma seguire linee guida Agcom

Alcune associazioni di consumatori hanno tirato in ballo l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli sulla comunicazione ai players di bonus e promozioni che sono, però, lecite e sulla comunicazione fanno fede le norme in atto e le linee guida di Agcom.

 

Sono giunte richieste di intervento dell’Agenzia in ordine a iniziative assunte da associazioni dei consumatori che contestano la liceità dell’utilizzo di promozioni (quali i “bonus”) da parte dei concessionari per la raccolta del gioco a distanza, nonché le modalità della diffusione delle promozioni stesse sui siti di offerta di gioco a distanza della Società”. E tramite una comunicazione a firma del dirigente Antonio Giuliani, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiarito ulteriormente, per estrema chiarezza, l’utilizzo delle “promozioni sui siti internet di offerta di gioco della Società e modalità di comunicazione promozionale dei contenuti e delle promozioni sui siti internet della Società”.

Adm specifica qualcosa che era già chiaro per tutti nel settore ma che, evidentemente, per chi ignora, continuava a non esserlo: “Giova, dapprincipio, precisare che l’utilizzo dei termini “promozioni” e “bonus” non possono essere considerati, necessariamente, in contrasto con le norme e con i principi previsti a tutela della correttezza dell’esercizio del gioco a distanza. Infatti, tali termini sono spesso impiegati con significati ampiamente diversi tra loro, riferendosi, di volta in volta, a contenuti giuridici tipicamente premiali nel senso più nobile del termine, ovvero a espressioni meramente di moda, prive di un pregnante significato giuridico.

Al riguardo, si osserva che l’offerta dei bonus è, in linea di principio, del tutto lecita alla luce dell’ordinamento, laddove il significato che si intende attribuire al termine “bonus”, come nel presente caso, non sia di natura confusoria per gli utenti e che la concreta modalità con cui il sito dà conto dell’informazione sul bonus, in particolare per l’accettazione e l’utilizzo di ogni tipologia di bonus, sia trasparente, funzionale agli scopi stessi di tale offerta e univoca”.

Sulla comunicazione, poi, Adm, richiama alla normativa in vigore: “In ordine, poi, alla comunicazione promozionale delle offerte di tali bonus la disciplina delle autorizzazioni con finalità pubblicitarie del gioco a distanza è compiutamente regolata nel cosiddetto “Decreto Direttoriale sulla Comunicazione” (D.D. del 5 luglio 2012 “Disposizioni in materia di comunicazioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, del decreto direttoriale 31 maggio 2011: “Disposizioni in materia di giochi pubblici” – G.U. n. 163 del 14 luglio 2012) e nei provvedimenti attuativi dello stesso nonché dai provvedimenti emanati da AAMS e A.D.M. in tema di decodifica dei messaggi pubblicitari delle promozioni (in particolare si richiamano i provvedimenti del 14 gennaio 2011, prot. n. 2011/349/Giochi/ADI e del 26 luglio 2012, prot. n. 2012/36317/Giochi/ADI e relativa relazione esplicativa, del 13 settembre 2012, prot. n. 2012/42696/Giochi/ADI e del 1 marzo 2013, prot. n. 2013/8804/Giochi/ADI).
In termini più generali, il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità).

Adm ricorda che, “ai sensi dell’art. 5 della predetta deliberazione, non rientrano nel divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco con vincita in denaro le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale, ivi compresi i bonus concessi ai clienti, effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale”.

In ogni caso i concessionari devono attenersi rigorosamente alle linee guida dettate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed agli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Autorità adotterà, in ordine ai quali – trattandosi di provvedimenti di un’Autorità indipendente e rispondente al Parlamento – l’Agenzia non ha facoltà di intervento.