Federippodromi e Unione Nazionale Ippodromi si sono visti rigettare il ricorso contro i criteri per la definizione del calendario corse ippiche per l’anno 2026 che rimane valido per l’anno in corso.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato un altro ricorso presentato dalla Federazione Ippodromi d’Italia e dall’Unione Nazionale Ippodromi U.N.I. sui criteri per la definizione e l’approvazione del calendario delle corse ippiche 2026 del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf). Proprio nei giorni scorsi un’altra sentenza favorevole al Tar che conferma l’operato del Ministero.
Come detto i ricorrenti, Federippodromi e U.N.I., hanno presentato ricorso contro il Masaf, resistente in giudizio, impugnando i due decreti del Capo Dipartimento DISAI MASAF prot. 0353391 del 30.07.2025 sui “Criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026” e i motivi aggiunti nel Decreto D.G. MASAF DIPP IV prot. 0587688 del 31.10.2025 “Approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026”.
Il contesto normativo e di sistema
Il TAR richiama il quadro composto dal decreto Sottosegretario 6.12.2024 n. 644641 che introduce il modello di classificazione degli ippodromi (Allegati A e B, metodo AHP), il decreto D.G. 16.12.2024 n. 662731 che applica la classificazione per il 2025 (Allegato A, dati 2024) e il calendario 2025 (Decreto D.G. 23.12.2024 n. 675606) già impugnato in altri giudizi.
Il TAR ricorda anche le precedenti sentenze della stessa Sezione:
- n. 5811/2026 (Aversa) – su sovvenzioni (decreto 25.3.2025 n. 136224): parziale annullamento.
- n. 8807/2026 (Albenga) – su classificazione + riparto contributi: parziale annullamento ai soli fini del riesame della ricorrente.
Ma le censure contro il calendario corse 2025 non erano state accolte.
Qui, invece, il focus è sui criteri per il calendario 2026 e sul calendario 2026 stesso.
Le censure delle associazioni
Federippodromi e U.N.I. sostenevano la violazione degli atti “a monte” e un difetto di programmazione. Il decreto 30.07.2025 (criteri calendario 2026) avrebbe introdotto nuovi criteri rispetto al Modello di classificazione 6.12.2024, alterato l’autovincolo assunto dal Ministero con quel modello e violato la normativa che impone una programmazione annuale e pluriennale (D.Lgs. 449/1999, DPR 169/1998, Statuto UNIRE).
Molte anche le critiche ai criteri introdotti dal decreto Capo Dipartimento come la vocazione stagionale degli impianti, le caratteristiche fisico-meccaniche delle piste, le specificità delle isole (art. 4, c.1 lett. g e art. 9, c.4), i rating delle corse (qualità media dei cavalli) e il numero medio dei cavalli partenti che possono valere complessivamente fino al 75–80% nella determinazione delle giornate, relegando la classificazione al 20–25% residuo.
I motivi aggiunti contro il calendario 2026 sono la denuncia di illegittimità derivata + vizi propri e una presunta “discrasia” tra la classificazione aggiornata 2026 e le giornate assegnate; tra classificazione e assegnazione di gran premi / pattern race; si sostiene che il “peso” di rating (30%) e numero cavalli (40%) avrebbe ridotto la classificazione ad un 30% solo formale, ulteriormente attenuato dalla distribuzione “a macro-fasce” (istituzionali, strategici, nazionali).
La difesa del Masaf
I punti chiave della posizione ministeriale si sono distinti su tre piani: la classificazione ippodromi (decreto 6.12.2024), le sovvenzioni (decreto 25.03.2025) e il calendario corse (DM 12939/2019 + decreto Capo Dipartimento).
Sono istituti diversi, con fonti e obiettivi parzialmente differenti. Il Decreto Capo Dipartimento 30.07.2025 trova base nel DM 12939/2019, non nel decreto classificazione; persegue obiettivi compositi: equilibrio tra risorse, funzionalità corse, spettacolo, distribuzione territoriale, selezione tecnico-agonistica, benessere animale, valorizzazione delle specificità territoriali.
Il calendario è un atto generale unitario (Cons. St. 1111/2020), non un atto “collettivo” riferibile a singoli diritti soggettivi delle società di corse.
Le censure sarebbero generiche, fondate su una “confusione” tra classificazione, calendario e sovvenzioni e prive di indicazione delle concrete conseguenze lesive.
I giudici romani hanno sottolineato che qui non ricorre un singolo ippodromo, ma associazioni di categoria ed esse non chiedono più giornate per uno specifico impianto, né una diversa posizione in graduatoria.
Invocano piuttosto la corretta definizione delle regole generali e la conservazione di un rapporto di coerenza, prevedibilità, trasparenza tra classificazione e calendario.
Il Collegio accoglie le eccezioni dell’Avvocatura: difetto di legittimazione/interesse a censurare il merito tecnico dei criteri; difetto di specificità dei motivi sulle doglianze di merito (parte del primo e secondo motivo).
Sulla partecipazione procedimentale e motivazione non c’è difetto di partecipazione in fatto. Quanto alla motivazione, per atti generali complessi, l’Amministrazione non è tenuta a rispondere analiticamente a ogni osservazione: basta che dal contesto risulti che il contributo sia stato considerato, anche se non accolto.
Il TAR esamina l’art. 4 e l’impianto del decreto e conferma che la classificazione è sì “propedeutica” al calendario ma è uno dei parametri, non l’unico.
Il decreto combina rating corse, numero medio cavalli partiti e classificazione, il tutto all’interno di range percentuali (20–40%, 25–55%, +10–25%, +/-20%).
Il calendario è esito di una programmazione complessa, non un “automatismo” della graduatoria.
Cosa significa per il settore ippico
I criteri per il calendario 2026 sono confermati e il decreto 30.07.2025 rimane in vigore. Il messaggio alle associazioni di categoria di questa sentenza è che per attaccare i criteri generali non basta dire che sono “sbagliati” o “pericolosi”: occorre dimostrare in che modo concreto hanno danneggiato specifici ippodromi e quale esito diverso sarebbe derivato da criteri alternativi.
Foto sito ufficiale Masaf







