Il Tar Lazio ha rigettato il ricorso dell’associazione Federippodromi che contestava due decreti direttoriali del Masaf su criteri e classificazione degli ippodromi, calendario corse e ripartizione sovvenzioni 2025.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, con una motivazione netta: le censure di Federippodromi sono giudicate astratte, generiche e prive di un collegamento concreto con la situazione specifica degli impianti rappresentati.
L’associazione che rappresenta 10 società di gestione di ippodromi ha presentato l’istanza al Tar Lazio con la resistenza del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e la controinteressata Ippomed non costituita, però, in giudizio.
Ad essere impugnati erano due decreti direttoriali del Masaf, il n. 155204 del 3.4.2025 (“Procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi… negli ippodromi – anno 2025”) e il n. 0585229 del 30.10.2025 (motivi aggiunti) (“Decreto di aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30.10.2025, valida per l’annualità 2026”). Federippodromi ha chiesto l’annullamento di entrambi, oltre agli atti connessi.
I decreti riguardavano la fissazione dei criteri e modalità per la classificazione degli ippodromi; l’adozione della prima classificazione degli ippodromi; l’approvazione del calendario corse 2025; la fissazione dei criteri per l’assegnazione di sovvenzioni; e la ripartizione delle sovvenzioni 2025.
Al centro anche il taglio delle risorse da 39,235 mln a 37,273 mln per il 2025 (–4,45% sulla dotazione, –circa 16% rispetto al 2024) che ha generato un contesto di scarsità di fondi e maggiore competizione tra ippodromi.
Le censure di Federippodromi
Secondo gli ippodromi c’erano stati dei profili di violazione di legge ed eccesso di potere perché non sarebbero state coinvolte le associazioni di categoria nella definizione dei parametri di qualità e le commissioni avrebbero iniziato i sopralluoghi prima della “definitività” degli atti.
Molte le critiche ai criteri di qualità e al metodo di valutazione: dall’ispezione visiva delle piste, criterio ritenuto troppo soggettivo e rischioso per disparità di trattamento, alla pulizia di box e strutture che secondo la ricorrente è in capo ai proprietari/locatari, non alle società di corse, quindi non si può imputare a queste ultime il relativo “punteggio di qualità”.
Altre critiche sulle dichiarazioni di conformità (autostart, gabbie di partenza): sarebbero richiesti documenti inesistenti o non previsti da normativa specifica e ci sarebbe il rischio di richieste vaghe e non uniformi, con valutazioni non confrontabili.
Rilievo eccessivo a pulizia e prova “Bacharach”, la scala cromatica per pulizia, che darebbe risultati “di dubbia interpretazione” e non dipendenti dall’operato delle società.
Da sottolineare anche le segnalazioni di operatori e giurie (art. 9 Allegato A) con rischio di segnalazioni strumentali o “ricattatorie” da parte di operatori in conflitto con le società di corse oltre alla mancanza di contraddittorio sulle segnalazioni adottate come elementi valutativi.
La difesa del Masaf
Secondo il Ministero c’era una mancanza di lesività immediata, poiché la classificazione in sé non attribuisce ancora sovvenzioni mentre gli effetti concreti si vedranno solo con i futuri decreti di riparto 2026 e quindi l’atto sarebbe non ancora lesivo (impugnazione “preventiva”).
Il Masaf ha contestato anche difetti di specificità dei motivi: censure formulate in termini troppo generici che non sarebbero chiari e i parametri normativi effettivamente violati; non vi sarebbe, inoltre, un nesso concreto tra i vizi dedotti e l’eventuale peggioramento della posizione dei singoli ippodromi.
Inoltre si trattava di un atto di natura generale: trattandosi di provvedimenti generali/programmatori, ex art. 13 L. 241/1990 non sarebbe dovuto il coinvolgimento partecipativo delle associazioni; ammettere la partecipazione diretta delle associazioni nella fissazione dei criteri rischierebbe di compromettere l’imparzialità.
Il Masaf replica anche a tutti gli atti ispettivi, uno per uno.
L’analisi del Tar
I giudici romani hanno effettuato un richiamo alla precedente giurisprudenza. Federippodromi si richiama alla sentenza TAR Lazio n. 5811/2026 (caso SAITA), che aveva accolto censure analoghe.
Il Tribunale però ritiene più pertinente un’altra decisione successiva: TAR Lazio, Sez. IV-quater, n. 8807/2026, che aveva esaminato un ricorso molto simile (rg. 7406/2025) contro la stessa procedura di controllo qualità e classificazione 2026 e dichiarato le censure generiche e infondate.
Il Tar ha quindi ribadito quanto già detto in 8807/2026. Le censure di Federippodromi attaccano in astratto il metodo di valutazione (pulizia, Bacharach, ispezione visiva, ecc.) e non mostrano in che modo, per i singoli ippodromi rappresentati, questi criteri abbiano determinato un punteggio peggiore, una diversa e peggiorativa classificazione o un danno concreto (es. minori sovvenzioni).
E non è neanche spiegato quale metodo alternativo dovrebbe essere applicato e quale risultato diverso si sarebbe ottenuto con criteri ritenuti corretti.
Risultato: le censure sono considerate generiche, astratte o meramente ipotetiche.
Sulla classificazione 2026 Federippodromi si limita a invocare l’illegittimità derivata senza specificare per ciascun ippodromo associato come la classificazione 2026 sia peggiorata rispetto al passato; indicare quali punteggi o categorie sarebbero “sbagliati”, né quale classificazione corretta dovrebbe essere attribuita. Così il ricorso diventa privo di utilità concreta anche sotto il profilo rappresentativo.
Cosa succede adesso?
Per Federippodromi e gli ippodromi associati restano in vigore la procedura di controllo qualità MASAF (decreto 155204/2025) e la classificazione 2026 (decreto 0585229/2025). In concreto, i criteri contestati continueranno a valere per la valutazione degli impianti, la classificazione e il riparto delle sovvenzioni future.
Il Tar consolida, con la sentenza 8807/2026 e ora questa, una linea molto restrittiva: non basta criticare teoricamente i criteri di qualità ma occorre dimostrare concretamente e specificamente.
Viene riaffermata l’ampia discrezionalità tecnica del Masaf purché i criteri siano minimamente strutturati e applicati in modo uniforme e il sindacato del giudice si arresta, salvo errori macroscopici o discriminazioni provate.
Per le associazioni di categoria non è riconosciuto un vero “diritto alla co-decisione” sui parametri tecnici e la pretesa di partecipazione agli atti generali viene letta con molta cautela, alla luce dell’art. 13 L. 241/1990.
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