Rigettato il ricorso di un imprenditore che aveva chiesto la sospensione di un provvedimento di divieto di installazione apparecchi da gioco per violazione del distanziometro in un comune della XI Comunità Montana del Lazio.
Il Tar Lazio ha rigettato per insufficiente prova di danno irreparabile (il pregiudizio economico da solo non è bastato), il ricorso di un imprenditore che aveva richiesto nell’agosto del 2026 l’autorizzazione per installare apparecchi da gioco art.110, c.6 TULPS e se l’era visto negare dal Comune di Città di Cave. A resistere in giudizio è stata la XI Comunità Montana del Lazio che ha impugnato il provvedimento. L’esito negativo che aveva anche ordinato la rimozione degli apparecchi, era arrivato per la presunta inosservanza dei limiti di distanza dai “luoghi sensibili” (cd. distanziometro).
Il ricorso
Il ricorrente aveva richiesto l’annullamento del provvedimento con sospensione della sua efficacia oltre alla conoscenza e produzione di atti istruttori (misurazioni, verifiche topografiche, pareri di polizia locale). In via subordinata: censura di atti/regolamenti generali che estendano i limiti di distanza ai casi di subingresso in attività preesistenti.
L’esito
L’istanza cautelare ex art.56 c.p.a. (sospensione monocratica del provvedimento) è stata rigettata. Il motivo principale risiede nel fatto che il danno prospettato dal ricorrente è di natura essenzialmente economica e non ha carattere di irreparabilità; l’allegazione di pregiudizio grave e urgente non è stata ritenuta sufficiente o provata. Ora, però, c’è da attendere la camera di consiglio collegiale fissata per il 3 settembre 2026 per la trattazione del merito.
Gli elementi processuali e sostanziali emersi
L’Amministrazione ha già adottato un provvedimento motivato in base alle verifiche territoriali (misurazioni/distanziometro). Il ricorrente contesta la correttezza di tali verifiche e chiede accesso agli atti.
Il Tribunale, nella fase monocratica d’urgenza, non entra nel merito sostanziale ma valuta il requisito dell’urgenza e dell’irreparabilità del danno; qui prevale la regola prudenziale che la mera perdita economica non basta per la sospensione d’urgenza se non dimostrata la concreta irreparabilità.
Per il merito ora bisognerà analizzare la correttezza delle misurazioni/topografiche e se vi siano eventuali errori, metodologia, punti di riferimento e documentazione tecnica possono determinare illegittimità dell’atto. Applicazione del distanziometro e interpretazione di norme/regolamenti comunali o sovracomunali: bisognerà valutare se la norma è stata applicata anche ai casi di subingresso in attività preesistenti, occorrerà verificare se ciò sia compatibile con la disciplina statale e con principi di proporzionalità e aspettativa legittima.
Il rigetto dell’istanza monocratica non pregiudica il successo nel merito: la pronuncia ha solo stabilito che non sussisteva, in questa fase, un’urgenza tale da giustificare la sospensione immediata.
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