Riforma calcio, anche alla Camera Pdl del Pd su ‘interpretazione autentica divieto pubblicità gioco’

Pubblicata la proposta di legge sulla riforma del calcio presentata alla Camera da diversi deputati del Pd, primo firmatario Mauro Berruto, che intende ‘interpretare autenticamente’ il divieto di pubblicità del gioco previsto dal decreto Dignità.

 

Si moltiplicano in Parlamento i disegni e le proposte di legge miranti a riformare e a rilanciare il calcio italiano che chiamano in diretta causa anche le scommesse sportive. Dopo il Ddl del senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi e quello a prima firma del collega del Partito democratico Francesco Boccia, sul sito della Camera è stato pubblicato il testo della proposta di legge Pd che reca come prima firma quella del deputato Mauro Berruto.

La Pdl, dal titolo “Disposizioni per il rilancio del sistema italiano del calcio” e presentata lo scorso 29 luglio, è di contenuto analogo a quello presentato a Palazzo Madama dai senatori dem e si sofferma, all’articolo 11, sull’interpretazione autentica dei divieti di pubblicità del gioco statuiti con il decreto Dignità.

Come si legge nella relazione illustrativa, infatti, “l’articolo 11 reca l’interpretazione autentica del divieto di pubblicità di giochi e scommesse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel senso che il divieto di pubblicità di giochi e scommesse comprende ogni forma di comunicazione, diretta o indiretta, anche per il tramite di soggetti terzi quali testimonial, influencer, partner commerciali, siti di informazione, reti sociali telematiche e ogni altra forma di promozione, sponsorizzazione o associazione di marca volta a promuovere giochi e scommesse a pagamento; sono escluse le sole comunicazioni informative neutrali rivolte agli adulti maggiorenni che ne facciano espressa richiesta. Le sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 sono aumentate del 50 per cento, tanto nel valore minimo quanto nel valore massimo”.

IL TESTO INTEGRALE DELL’ARTICOLO 11

Art. 11.
(Interpretazione autentica del divieto di pubblicità di giochi e scommesse)

1. L’articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si interpreta nel senso che il divieto di pubblicità relativo a giochi e scommesse comprende ogni forma di comunicazione, diretta o indiretta, anche per il tramite di soggetti terzi quali testimonial, influencer, partner commerciali, siti di informazione, reti sociali telematiche e ogni altra forma
di promozione, sponsorizzazione o associazione di marca volta a promuovere giochi e scommesse a pagamento, con esclusione delle sole comunicazioni informative neutrali rivolte ai maggiorenni che ne facciano espressa richiesta.

2. All’articolo 9, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « pari al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento » e le parole: « a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 75.000 ».

 

foto tratta dal profilo Facebook di Mauro Berruto