Con la delibera 200/26/Cons l’Autorità integra le regole del 2019: più tutele per minori e over 65, criteri più stringenti per distinguere prevenzione e promozione mascherata.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha varato un nuovo atto di indirizzo generale che aggiorna le linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco patologico, adottate nel 2019 con la delibera n. 132/19/Cons. Il provvedimento, contenuto nell’allegato a alla delibera n. 200/26/Cons e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si propone di rendere più rigorosi i paletti entro cui concessionari, committenti ed emittenti possono realizzare le campagne previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Il cuore del provvedimento riguarda la linea di confine, spesso sottile, tra comunicazione realmente preventiva e messaggio che finisce per pubblicizzare l’offerta di gioco in forma indiretta, aggirando così il divieto stabilito dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018. Agcom chiarisce che l’atto non introduce nuovi obblighi rispetto alla normativa primaria, ma fissa criteri interpretativi utili a valutare la conformità delle campagne, anche ai fini della verifica preventiva da parte degli stessi operatori.
Una delle novità più significative è il richiamo allo standard internazionale Cen en 18144 sui marcatori di rischio nel gioco, che identifica nove segnali comportamentali capaci di anticipare l’insorgere di un uso problematico: dalle variazioni nella frequenza delle puntate alla durata delle sessioni, dai depositi ripetuti alle modifiche degli strumenti di autoesclusione. Secondo quanto indicato nel testo, questi indicatori potranno essere utilizzati sia per messaggi personalizzati rivolti ai giocatori già registrati sia per campagne destinate al pubblico generalista.
Sul fronte dei destinatari, l’Autorità conferma un’attenzione rafforzata verso la fascia 18-24 anni, già individuata come prioritaria dallo Schema di convenzione Adm, e apre alla possibilità di sviluppare comunicazioni dirette anche verso i minori delle fasce 11-13 e 14-17 anni, purché veicolate esclusivamente in ambito educativo e istituzionale. Tra le categorie vulnerabili compaiono inoltre gli over 65, secondo la classificazione convenzionale adottata dall’Istat.
Il documento entra poi nel dettaglio degli elementi che potrebbero far scivolare una comunicazione di gioco responsabile in un messaggio promozionale mascherato: la presenza di riferimenti a vincite, bonus o quote, i richiami anche solo evocativi all’offerta di gioco, gli inviti all’azione e l’enfasi grafica sul marchio del concessionario. Viene specificato che anche un avvertimento formalmente corretto perde la sua funzione preventiva se accompagnato da suoni, animazioni o simboli riconducibili a slot machine, carte o dadi, capaci di rendere comunque attraente l’esperienza di gioco reale.
Attenzione particolare viene riservata all’utilizzo di testimonial e influencer, il cui coinvolgimento nelle campagne dovrebbe avvenire, secondo quanto raccomandato da Agcom, esclusivamente in un contesto orientato alla moderazione e alla consapevolezza dei rischi, evitando personaggi già legati ad attività promozionali autonome che sfruttano il marchio del concessionario.
Non manca un passaggio sui formati di diffusione: l’Autorità sconsiglia contenuti brevi come billboard e short video se utilizzati come unità comunicative isolate, ritenendoli poco adatti a illustrare compiutamente i rischi legati al gioco, e ribadisce la necessità di mantenere una presenza adeguata delle campagne sui mezzi di comunicazione di massa a diffusione generalista, in coerenza con le indicazioni del Documento di indirizzo della Commissione governativa prevista dal decreto legislativo n. 41/2024.
Il provvedimento si chiude con un capitolo dedicato ai criteri di valutazione della conformità, che elenca requisiti necessari, elementi ostativi e fattori che invece non determinano automaticamente una qualificazione promozionale del messaggio, offrendo così ai concessionari uno strumento di verifica preventiva prima della diffusione delle campagne.







