Il Tar Milano conferma la legittimità dell’ordinanza con cui il sindaco di Monza ha disciplinato gli orari degli apparecchi da gioco: misura proporzionata e supportata da elementi.
Con due diverse sentenze di contenuto analogo e di identica pubblicazione, oggi 11 agosto, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza del sindaco di Monza Paolo Pilotto n. 88 del 30 settembre 2025, con la quale erano state introdotte tre fasce giornaliere di sospensione del funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro: dalle 7.30 alle 9.30; dalle 12.00 alle 14.00; dalle 19.00 alle 21.00.
In particolare, i giudici ritengono legittimo il potere del sindaco di limitare gli orari degli apparecchi “per esigenze di tutela della salute”, come ha affermato la Corte costituzionale. La finalità di contrasto alla ludopatia, dunque, rientra nell’ambito delle competenze sindacali.
Il punto centrale della decisione riguarda l’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, che riconosce agli enti locali la possibilità di prevedere, per le diverse tipologie di gioco, “fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana del gioco”.
Secondo il Tar, tale Intesa costituisce un parametro rilevante per valutare la legittimità e la proporzionalità delle ordinanze comunali, anche se non è stata formalmente recepita con decreto ministeriale.
Il Collegio fa propria la posizione del Consiglio di Stato secondo cui l’Intesa rappresenta un “parametro di riferimento per l’esercizio, da parte delle Amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze” e costituisce uno strumento attraverso il quale i diversi livelli di governo “si autovincolano per l’esercizio omogeneo e coordinato delle rispettive potestà normative ed amministrative”.
Il limite delle sei ore viene quindi considerato il punto di equilibrio tra gli interessi coinvolti: tutela della salute, libertà dell’attività economica degli operatori e interesse dello Stato al gettito fiscale derivante dal gioco.
La sentenza sottolinea infatti che il limite delle sei ore rappresenta “il punto di convergenza tra interessi contrapposti”.
Uno degli argomenti principali del ricorrente era che il Comune avesse riproposto gli stessi vizi già contestati dal Consiglio di Stato alla precedente ordinanza del 2018, ma il Tar esclude questa analogia. Infatti, la precedente ordinanza n. 211/2018 prevedeva 14 ore di interruzione giornaliera (dalle 23.00 alle 14.00) ed era stata annullata perché il Comune non aveva fornito una motivazione e un’istruttoria adeguate a giustificare una limitazione così ampia rispetto alle sei ore indicate dall’Intesa del 2017, mentre la nuova ordinanza prevede soltanto sei ore complessive di sospensione.
Per il Tar, questa differenza è decisiva: la nuova disciplina rientra infatti nel limite ritenuto adeguato e proporzionato dalla giurisprudenza e dall’Intesa.
Il Collegio afferma quindi che il ridimensionamento della misura rispetto al 2018 ha rilievo “sia sul piano della già vista proporzionalità, sia sul piano dell’assolvimento dell’obbligo istruttorio e di motivazione”.
Inoltre, il Tar ritiene sufficiente l’istruttoria svolta dal Comune e che l’ordinanza si fondi su una pluralità di elementi, tra cui il report sulla mappatura dell’offerta di gioco e sui questionari rivolti alla popolazione giovanile; i dati dell’applicativo Smart di Adm; i dati del Serd dell’Asst di Monza; le osservazioni di Adm; la normativa statale e regionale; l’Intesa della Conferenza Unificata; la giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
Il Tar respinge anche la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità.
La finalità dell’ordinanza, infatti, non è eliminare ogni possibile forma di dipendenza dal gioco, ma prevenire e ridurre il rischio derivante dall’utilizzo di determinate apparecchiature e dalla frequentazione delle sale da gioco.
La riduzione dell’orario viene considerata il principale strumento a disposizione del sindaco e, al tempo stesso, una misura relativamente poco invasiva nei confronti degli operatori, perché non impedisce loro di svolgere l’attività ma ne limita soltanto il periodo di funzionamento degli apparecchi.
Particolarmente significativo il passaggio secondo cui “la riduzione oraria [costituisce] il principale rimedio a disposizione del sindaco per arginare un fenomeno che desta non poco allarme sociale, quale il gioco d’azzardo patologico”.
Il Tar aggiunge che la riduzione degli orari rappresenta «il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale», poiché rimane consentita l’apertura al pubblico.
Nella sentenza, il Tar, in riferimento alla contestazione del ricorrente sulla presunta disparità di trattamento rispetto ad altre forme di gioco afferma invece che il sindaco non dispone della competenza necessaria per disciplinarle tutte: le forme di gioco: alcune di esse rientrano infatti nella competenza statale.
Inoltre, gli apparecchi interessati dall’ordinanza presentano caratteristiche proprie, legate alla loro ubicazione, alle modalità di fruizione e alla possibilità di utilizzo ripetuto, che li rendono, secondo il giudice, particolarmente idonei a favorire condotte compulsive.
Pertanto, non è irragionevole sottoporre tali apparecchi a una disciplina specifica.
Il Tar ritiene infondate anche le contestazioni relative alla scelta concreta delle fasce orarie: secondo il Collegio, contestare quale sarebbe stato l’orario più efficace per contrastare la ludopatia significa sostanzialmente chiedere al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nelle sue valutazioni di merito.
La sentenza parla espressamente di un “inammissibile sindacato sostitutivo su profili afferenti il merito della scelta, riservato in via esclusiva all’Amministrazione”.
Il giudice amministrativo può quindi verificare la legittimità della scelta, ma non sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità comunale in assenza di una macroscopica illogicità o incongruenza.
È stata respinta anche la censura relativa all’art. 6 del Regolamento comunale del 2018.
Il Tar interpreta il regolamento nel senso che esso non limita il potere del sindaco alle sole fasce orarie o situazioni espressamente indicate, ma lascia all’autorità sindacale un’ampia discrezionalità nella concreta individuazione degli orari.
Le disposizioni regolamentari, anzi, vengono considerate un ulteriore presupposto dell’intervento sindacale, poiché il regolamento prevede espressamente azioni di prevenzione e contrasto, comprese “azioni dissuasive (distanze e orari) e di prevenzione”.
Il Tar sottolinea inoltre che il regolamento “ha lasciato ampia discrezionalità in ordine al contenuto della predetta potestà sindacale”.
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