Cassazione: rinviati al tribunale d’Aosta 4 casi nell’indagine di riciclaggio al Casinò Saint Vincent

Accolti in larga parte i ricorsi di 4 soggetti coinvolti nell’inchiesta del caso di riciclaggio di denaro al Casinò di Saint Vincent rinviando al tribunale di Aosta il riesame dei casi in questione.

 

La Corte di Cassazione ha accolto in larga parte i ricorsi di 4 soggetti coinvolti nel caso di riciclaggio di denaro al Casinò di Saint Vincent, annullando l’ordinanza del Tribunale di Aosta. Allo stesso tempo i giudici rinviano allo stesso tribunale per un nuovo giudizio con obbliò di verificare le eccezioni di nullità dei decreti di sequestro autonoma motivazione, fumus e periculum.
I giudici valdostani dovranno anche riesaminare la qualifica soggettiva di uno degli imputati, la configurazione del profitto sequestrabile per i reati di corruzione, la colpa di organizzazione e il pericolum per una ditta coinvolta e la corretta determinazione della quota di profitto di un altro soggetto coinvolto.

Il provvedimento impugnato era l’ordinanza del Tribunale di Aosta del 17/12/2025 in sede di riesame ex art. 322 c.p.p., che aveva confermato due decreti di sequestro preventivo (anche per equivalente) per tre soggetti e una società.

I filoni d’indagine erano tre. In primis i reati tributari: emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti nel settore del rottame ferroso; vantaggi Iva/Ires tramite “cartiera” e reverse charge. Quindi riciclaggio/autoriciclaggio: utilizzo del Casinò di Saint-Vincent per “ripulire” il profitto dei reati fiscali convertendo denaro in fiches e poi di nuovo in denaro formalmente tracciato come “vincite”. In terza istanza veniva contestata la corruzione di un incaricato di pubblico servizio: dazioni a dipendenti “infedeli” del casinò per operazioni di cambio contante/fiches sopra la soglia di antiriciclaggio; cambio contante/assegni circolari; compensi dei porteur gonfiati sempre per lo stesso fine.

I sequestri hanno riguardato la corruzione collegata ai cambi contante/fiches e reati fiscali, autoriciclaggio e responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

I motivi del ricorso accolti

Per uno degli accusati è stata riconosciuta la mancata o carente motivazione sul periculum in mora nel decreto GIP e nell’ordinanza del riesame e anche l’errata individuazione del profitto della corruzione (denaro/fiches di origine lecita, semplice “trasformazione”).
Un sequestro è stato annullato per assenza di autonoma motivazione (mero “copia-incolla” della richiesta del PM e dell’informativa GdF) ed errori materiali (importo del sequestro per il capo 27 indicato in €150.000 anziché €10.000).

Sono stati contestati anche i criteri di calcolo della quota di profitto a lui sequestrata (criterio percentuale “aleatorio” e superiore al profitto dei reati tributari presupposti). Per altri profili (esistenza del fumus dei reati fiscali) la Cassazione dichiara il motivo inammissibile o manifestamente infondato.

La società coinvolta sulla mancata valutazione della “colpa di organizzazione” richiesta dal d.lgs. 231/2001 (nessuna verifica su modelli organizzativi, nesso tra reato e organizzazione). Inoltre la Corte ha rilevato un difetto di motivazione e mancata valutazione individualizzata sul periculum in mora a carico dell’ente, nonostante documentazione che mostra solidità patrimoniale.

Cosa succede ora?

Va specificato che i sequestri non sono automaticamente caducati, ma devono essere riesaminati da zero dal Tribunale di Aosta, con motivazione puntuale su esistenza del reato e ruolo dei singoli indagati.
Il tribunale del riesame deve rispondere puntualmente alle eccezioni di nullità del decreto per difetto di motivazione (fumus e periculum). Il Tribunale di Aosta ha riconosciuto che il GIP aveva fatto un “taglia-incolla” della richiesta del PM e dell’informativa GdF, ma non ha svolto una vera verifica critica né sul fumus, né sull’errore materiale sugli importi, né sul periculum. Il risultato è stato un vizio di violazione di legge per mancata/autonoma valutazione e mancata risposta alle eccezioni.

Inoltre per i sequestri è necessario motivare in concreto perché serve anticipare la confisca (adeguatezza e proporzionalità). Non basta una formula generica del tipo: “possono disperdere o occultare i proventi”.

La Cassazione critica il riferimento indistinto a “tutti gli indagati e tutti gli enti” senza differenziare posizioni e la mancata considerazione della concreta solidità economico-patrimoniale della società coinvolta, allegata dalla difesa (bilanci, attivo, riduzione dividendi, ecc.).
Per quello che riguarda l’ente risponde solo se il reato presupposto è commesso da soggetto apicale/sottoposto nell’interesse o vantaggio dell’ente; è provata la colpa di organizzazione (difetto o inidoneità del modello).
Il Tribunale ha dato per scontata la responsabilità dell’ente solo perché esiste il fumus dei reati-presupposto, senza affrontare: esistenza/mancanza del modello organizzativo; nesso tra modello carente ed eventi.

Il ruolo del “cartaio”

Il Tribunale ha richiamato precedenti sulla qualifica del “cartaio” del casinò e di un dipendente comunale addetto alla vigilanza sul casinò, ma non ha chiarito quali mansioni concrete svolgesse l’indagato coinvolto in questo preciso punto del caso e non ha spiegato come tali mansioni si traducano in attività pubblicistiche (non meramente materiali/esecutive).

Il solo fatto che il casinò sia a capitale pubblico e che i proventi affluiscano (in parte) alla Regione/Comune non basta: serve verificare attività effettiva e disciplina pubblicistica della funzione svolta. Anche il richiamo alla normativa antiriciclaggio è irrilevante: molti privati hanno obblighi antiriciclaggio senza per questo essere incaricati di pubblico servizio.