Il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano annulla l’ordinanza sindacale del comune di Lodi che limitava gli orari per le sale gioco, Bingo e Awp/Vlt sulla scorta di proteste e segnalazioni di residenti che si sono rilevate non verificate e il divieto giudicato sproporzionato.
Presunti disturbi notturni non possono imporre orari di apertura di sale da gioco, in questo caso una sala bingo con licenze Awp/Vlt. Siamo a Lodi e il locale con attività di somministrazione fa parte di una rete di un importante concessionario a livello nazionale. Ebbene il TAR Lombardia ha accolto il ricorso perché per “tutela dell’ordine pubblico, quiete pubblica e salute dei soggetti vulnerabili, il divieto settimanale e l’orario stabilito appaiono sproporzionati e non strettamente necessari per lo scopo per cui l’ordinanza sindacale era nata, soprattutto stante la carenza di verifiche in fasce orarie critiche”.
I fatti
Il provvedimento impugnato, come detto, era l’ordinanza sindacale n. 5 del 4/07/2025 che aveva limitato orari di apertura della sala (lun‑ven 14:00‑23:00; sab‑dom/festivi 10:00‑24:00).
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso presentato da una società del settore giochi contro il Comune di Lodi, annullando l’ordinanza sindacale. La misura era stata adottata dal Comune per ragioni legate alla tutela dell’ordine pubblico, della quiete pubblica e della salute dei soggetti vulnerabili.
La vicenda era nata dopo alcune segnalazioni di residenti, che lamentavano disturbi alla quiete pubblica e al riposo notturno collegati alla frequentazione del locale.
Il Comune, nell’ottobre 2024 aveva effettuato un sopralluogo con la Polizia Municipale e aveva quindi avviato un procedimento per limitare gli orari della sala, richiamando la necessità di tutelare i residenti e prevenire situazioni di disagio nell’area interessata. Dopo le osservazioni presentate dalla società, il sindaco aveva adottato l’ordinanza con i nuovi orari. Siamo a maggio 2025.
Le motivazioni del Tribunale
Principio di bilanciamento e proporzionalità: il provvedimento limitativo incide su interessi economici e imprenditoriali che devono essere ponderati con gli interessi pubblici (ordine, sicurezza, salute, quiete). Il limite è che la compressione sia idonea, necessaria e proporzionata.
Tuttavia si è registrata una carenza istruttoria: il Comune ha fondato l’ordinanza su un unico esposto e su un solo sopralluogo svolto alle 19:00; non è stata svolta adeguata indagine sulla reale consistenza dei disagi nelle diverse fasce orarie e giornate.
Inoltre l’Amministrazione non ha effettuato un corretto contemperamento fra interessi pubblici e privati; la misura adottata risulta eccessiva rispetto all’obiettivo dichiarato (es. vietare l’apertura mattutina feriale non è giustificato dalle segnalazioni riferite a ore notturne).
Pertanto il divieto settimanale e l’orario stabilito appaiono sproporzionati e non strettamente necessari per tutelare la quiete pubblica, stante la carenza di verifiche in fasce orarie critiche.
L’esito
Il TAR Lombardia (Sez. V) ha accolto il ricorso e annullato l’Ordinanza sindacale n. 5/2025 riconoscendo però la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere, ma nel rispetto dei criteri e delle esigenze istruttorie e di proporzionalità indicati dalla sentenza.
Insomma gli enti locali hanno poteri di regolazione degli orari ma devono supportare le limitazioni con istruttoria robusta (esposti verificati, sopralluoghi in diverse fasce orarie, dati oggettivi) e motivazione puntuale. Le misure generiche basate su segnalazioni sporadiche e su accertamenti limitati rischiano l’annullamento per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità.







