Una sentenza del Tar Lazio ha respinto il ricorso di un operatore di Bingo che contestava i canoni provvisori da 2.800 euro disciplinati da precedenti pronunce dopo le proroghe onerose contestate ad Adm.
Un operatore di Bingo si è visto respingere un ricorso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sez. II) con la sentenza n. 1935/2026 (pubbl. 12/05/2026) sui canoni provvisori da €2.800 disciplinati dalle precedenti pronunce che abbiamo pubblicato negli scorsi mesi.
Un’azione di ottemperanza relativa a queste proroghe delle concessioni bingo e alla determinazione dell’indennità/canone. La richiesta principale è stata la declaratoria di nullità/inefficacia della Determinazione Direttoriale ADM prot. n. 0794229 del 9.12.2025 (che fissava provvisoriamente il canone in €2.800 mensili per il periodo 1.1.2025–31.12.2026) e di atti connessi.
La sentenza ottemperanda TAR Lazio n. 21657/2025 aveva annullato atti ADM attuativi di proroghe onerose e richiamato la necessità di rideterminare, in conformità alla giurisprudenza CGUE (sent. 20.03.2025), un’indennità non forfetaria che tenga conto dei fatturati e dell’utilità effettiva, evitando rigidità e ingiustificate forfetizzazioni. L’ottemperanza imponeva ad ADM di adottare provvedimenti discrezionali, anche provvisori, per riequilibrare il rapporto e determinare l’indennità.
Secondo il censurante la contestazione della determinazione ADM del 9.12.2025 sarebbe stata violativa del vincolo imposto dalla sentenza: la misura provvisoria (€2.800 mensili uniforme per tutti) sarebbe stata determinata in modo rigido e forfetario, contrariamente alle indicazioni della CGUE e del provvedimento ottemperato; denuncia di discriminazione a danno degli operatori più piccoli.
La motivazione centrale del TAR Lazio è stata la seguente: la determinazione ADM (€2.800 mensili) è dichiarata provvisoria e temporanea e tale finalità è compatibile con la sentenza ottemperanda: serve a evitare che il rapporto resti del tutto privo di regolazione durante l’istruttoria necessaria alla determinazione definitiva.
La sentenza ottemperanda imponeva ad ADM di rideterminare l’indennità con provvedimenti discrezionali anche provvisori; nulla nella sentenza impone che la misura provvisoria debba già essere differenziata in base ai criteri previsti per la misura definitiva.
L’interpretazione dell’attore (che la provvisoria debba già essere parametrata ai fatturati) è ritenuta incongrua rispetto alla funzione transitoria della misura: l’amministrazione adotta una soluzione uniforme temporanea perché non dispone ancora degli elementi istruttori necessari per differenziare.
Per questo il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza.
ADM può legittimamente utilizzare una misura provvisoria uniforme per garantire continuità regolatoria, ma resta vincolata a completare l’istruttoria e a adottare una determinazione definitiva non forfetaria e motivata secondo i criteri europei. Il provvedimento giudiziale lascia aperta la successiva sindacabilità della determinazione definitiva: qualora la decisione finale non rispetti i criteri di proporzionalità e parametrizzazione, i concessionari potranno agire nuovamente.







