Ricorso accolto sul merito amministrativo per un titolare di un bar e tabacchi che si era visto dichiarare inammissibile del Comune di Torino una SCIA per riattivare apparecchi da gioco.
Con sentenza TAR Piemonte, Sez. I, 18/03/2026 (rg. ric. 821/2025) ha accolto in parte il ricorso di un titolare di un bar e tabacchi che si era visto dichiarare inammissibile una SCIA per subingresso volta a riattivare apparecchi da gioco. La determinazione dirigenziale comunale che individua come causa di inammissibilità il “dante causa non autorizzato” era anche accompagnata da un verbale di accertamento con sanzione amministrativa (€8.000) per violazione L.R. Piemonte n.19/2021.
Come detto i giudici amministrativi regionali hanno dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione) la parte del ricorso che impugna il verbale sanzionatorio. Le controversie su verbali di illecito amministrativo rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario (art. 22 L. 689/1981). La parte relativa al verbale può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini di legge.
Sul merito amministrativo (determinazione comunale che ha dichiarato inammissibile la SCIA per subingresso): il TAR accoglie il ricorso e annulla la determinazione impugnata.
Il Tribunale concorda con la linea interpretativa della Regione e del Comune nella parte generale (l’art. 26 L.R. 19/2021 non estende indiscriminatamente il diritto di reinstallazione a tutti), ma rileva che qui sussistevano presupposti fattuali diversi da quelli sostenuti dall’Amministrazione.
Nell’analisi del caso i giudici hanno riscontrato una SCIA del 18/03/2009 per l’installazione di apparecchi (AWP) nella stessa attività/azienda originaria; il trasferimento della sede dal civico 51 al 47 nel 2012 non era dimostrato come “parziale” e risultava che il precedente titolare aveva realmente trasferito l’attività nella sua integralità (iscrizione RIES sino al 2015). Pertanto la presenza di apparecchi alla data del 19/05/2016 è accertata e legittima la riattivazione ai sensi dell’art. 26, co. 2 L.R. 19/2021.
Tardività dell’azione amministrativa: il Comune ha esercitato i poteri repressivi/di autotutela oltre i termini e senza adeguata ponderazione, con conseguente illegittimità della determinazione impugnata.
Ora il titolare ha il via libera amministrativo per la SCIA di subingresso (annullamento dell’atto che l’aveva archiviata); tuttavia la contestazione sanzionatoria dovrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario se intende contestarla (non più davanti al TAR).
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