Adm: Spid e carta d’identità elettronica per aprire i conti gioco oltre al metodo tradizionale

La determina del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha fissato i parametri per l’apertura dei conti gioco dal 13 novembre 2025 come spiegato nella convenzione di concessione del riordino del gioco online, dl n.41 25/3/2024.

Lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale e la carta di identità elettronica, Cie, diventano gli strumenti di identificazione digitale utilizzabili per l’apertura del conto gioco. Lo ha stabilito in una determina uscita oggi a firma del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, in vista del passaggio del 13 novembre fissato dalle precedenti direttive e nel quadro del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, il riordino del gioco online.

Spid, Cie ma anche la vecchia fotocopia fronte/retro

Ma nella determina si prevede anche che, “i concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ferma restando la possibilità di procedere alle operazioni di identificazione del contraente/titolare del conto di gioco, propedeutiche all’apertura di un conto di gioco, attraverso l’acquisizione diretta della copia fronte/retro di un documento di identità valido e del codice fiscale, possono procedere alla suddetta identificazione, altresì, mediante strumenti di identificazione digitale con sicurezza almeno di secondo livello, nel rispetto delle disposizioni in materia di adeguata verifica del contraente, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”

Niente paura, quindi, solo una possibilità in più per chi mastica e adopera con abilità le funzioni digitali legate a Spid e Cie.

In caso di utilizzo di uno degli strumenti di cui al comma precedente, il concessionario deve acquisire le seguenti informazioni minime del contraente: • Nome • Cognome • Residenza • Comune di nascita • Provincia di nascita • Stato di nascita • Data di nascita • Codice fiscale • Tipologia del documento di identità • Numero del documento di identità • Scadenza del documento di identità • Istituzione che ha rilasciato il documento di identità • Numero di telefono mobile • Indirizzo di posta elettronica • Data di scadenza dell’identità digitale

Le altre disposizioni

  1. Per i conti di gioco aperti utilizzando gli strumenti di identificazione digitale di cui all’articolo 1, comma 2, il concessionario non è tenuto a richiedere al contraente/titolare del conto di gioco la copia fronte/retro di un documento di identità valido e del codice fiscale.
  2. Il concessionario deve fornire all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, o ad altro soggetto pubblico che ne faccia richiesta per l’espletamento delle proprie attività istituzionali, copia del documento di identità e del codice fiscale del contraente/titolare del conto di gioco, acquisendolo dai gestori dei servizi di cui all’articolo 1, comma 2, con l’obbligo di invio, entro dieci giorni dalla richiesta.

Queste indicazioni sono state precisate perché “il concessionario deve considerarsi incaricato di pubblico servizio, anche per esigenze legate all’ordine pubblico e alla sicurezza visto che l’attività di organizzazione, di esercizio e di raccolta del gioco pubblico con vincita in denaro integra un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi”.