La Corte di Cassazione conferma la condanna a un operatore per esercizio abusivo di scommesse. Nel circolo era stata accertata una scommessa di soli due euro effettuata tramite un conto gioco intestato al fratello del gestore.
La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di raccolta abusiva di scommesse a un operatore e ne dichiara inammissibile il ricorso contro la Corte di Appello di Reggio Calabria che nel novembre del 2025 aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi. Ricostruendo l’accaduto, all’interno del circolo era stata accertata l’effettuazione di una scommessa di soli 2 euro da parte di un cliente a cui il gestore gli aveva messo a disposizione un “conto gioco” intestato al proprio fratello. A sua volta il cliente aveva dichiarato che presso quel circolo chiunque poteva entrare e “giocare le schedine” liberamente, senza alcuna previa registrazione. La difesa dell’imputato aveva fatto ricorso lamentando il “travisamento della prova e la mancata applicazione dell’art. 131-bis codice penale”. che regola proprio la tenuità del fatto, ovvero la non punibilità per reati lievi e non abituali.
Nel testo tuttavia la Cassazione ha puntualizzato che “sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento”.
Inoltre viene specificato che il ricorso è inammissibile perché la difesa contesta il merito delle valutazioni dei giudici precedenti. Chiedere una reinterpretazione delle prove non è infatti consentito in sede di legittimità. A questo si aggiunge che la Corte D’appello ha “diffusamente e tutt’altro che illogicamente affrontato sia la questione della fondatezza dell’ipotesi accusatoria, valorizzando l’accertata effettuazione di una scommessa del valore di 2 euro da parte di un cliente del circolo gestito dall’odierno ricorrente, il quale aveva messo a disposizione un conto gioco intestato al fratello, sia la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale”.
Inoltre sempre la Corte d’Appello aveva escluso “l’ipotesi della particolare tenuità (nonostante la modestia della scommessa Corte di Cassazione) valorizzando non solo e non tanto il precedente specifico a carico del ricorrente, quanto soprattutto le risultanze dichiarative (avendo il cliente precisato che presso il circolo era possibile “giocare le schedine” senza alcuna previa registrazione, nel senso che “qualunque persona può entrare e gioca”), unitamente a considerazioni di ordine logico (relative sia alla messa a disposizione di un conto gioco intestato al fratello del ricorrente, “pronto all’uso”, chiaramente indicativa di una pregressa organizzazione funzionale alla raccolta di scommesse; sia alla inverosimiglianza dell’ipotesi di una immediata possibilità di effettuare la scommessa, da parte di un cliente, se il circolo fosse stato realmente estraneo ad un’attività di raccolta)”.
Con queste ragioni la Cassazione “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende”.







