L’Anci chiede agevolazioni e fondi per gli esercizi commerciali, escluse sale slot e betting shop

L’Associazione nazionale comuni italiani ha presentato un emendamento alla manovra di bilancio 2026 contro la desertificazione commerciale dei piccoli centri urbani: aiuti economici e burocratici ma non a sale scommesse e comma 6a e 6b.

Agevolazione per gli esercizi commerciali per “contrastare la desertificazione commerciale dei piccoli centri urbani” sì, ma non per tutti. Soprattutto per le sale che offrono scommesse e apparecchi da intrattenimento comma 6a e 6b.

Decreto crescita

L’Anci, associazione nazionale comuni italiani, ha prodotto una nota per modificare il decreto Crescita, l’art. 30-ter del DL 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che mira a varare agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante riapertura e ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

L’aiuto è riservato alle attività “situate nei territori dei Comuni con popolazione fino ai 20.000 abitanti e le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo”.

La richiesta che ha preso forma come emendamento alla manovra di bilancio 2025 ma viene presentata puntualmente ogni anno e ha già proposto l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’Interno pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, 10 milioni di euro per l’anno 2021, 13 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

No a sale gioco con scommesse e apparecchi da intrattenimento

Prima di passare alle modalità di attivazione e di semplificazione, l’Anci tiene a specificare che “sono ammessi a fruire delle agevolazioni degli esercizi commerciali operanti nei seguenti settori: – Artigianato – Turismo – Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero – Commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, c.1, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 114/1998 (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico ma sono escluse dalle agevolazioni: – l’attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92; 2 – le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; – i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; – le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile”.

Le modalità di accesso al contributo

I termini per la richiesta del contributo La norma prevede che gli esercenti interessati possano presentare la richiesta di contributo, al Comune nel quale è situato l’esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

I contributi saranno concessi a copertura delle spese sostenute per la riapertura, l’ammodernamento o l’ampliamento dei locali. Nel caso di riapertura, il contributo non potrà essere inferiore a mille euro. Se le richieste supereranno le risorse disponibili, i fondi saranno ripartiti proporzionalmente tra i richiedenti. Le domande dovranno essere presentate ai Comuni, che verificheranno la regolarità dei requisiti e del pagamento dei tributi locali nel triennio precedente. Le agevolazioni rientreranno nel regime de minimis previsto dal regolamento europeo sugli aiuti di Stato e non saranno cumulabili con altri contributi nazionali o regionali. Le disposizioni entreranno in vigore dal primo gennaio 2026.

Criticità da superare

Nella relazione illustrativa, l’ANCI spiega che l’attuale formulazione dell’articolo 30-ter si è rivelata di difficile applicazione, sia per gli enti locali, chiamati a gestire procedure complesse, sia per i beneficiari, scoraggiati da contributi di importo limitato. Le difficoltà operative hanno di fatto annullato le finalità della misura, pur restando intatta la necessità di sostenere l’economia dei piccoli centri e contrastare la progressiva desertificazione commerciale.

La proposta di emendamento punta dunque a semplificare l’intera procedura e a rendere il contributo più accessibile, mantenendo inalterati gli importi del fondo e rafforzando la finalità originaria della norma: sostenere la rinascita del tessuto economico locale, senza aprire la porta a settori, come quello del gioco, che potrebbero compromettere la coesione e la qualità della vita nei territori più fragili.