Pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di prevenzione del riciclaggio, ecco le disposizioni che interessano gli operatori di gioco, annoverati tra i soggetti obbligati.
Sulla Gazzetta ufficiale è pubblicato il decreto legislativo che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (Ue) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (Ue) 2015/849.
I prestatori di servizi di gioco figurano tra i “soggetti obbligati” che sono tenuti a rispettare a una serie di adempimenti: adeguata verifica della clientela, monitoraggio delle transazioni, segnalazione e comunicazione alle autorità competenti per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Tra i prestatori di gioco sono annoverati gli operatori di gioco online che offrono, tramite internet e altre reti telematiche/telecomunicazioni, giochi con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quelli di gioco su rete fisica (es. sale gioco, distributori automatici) che offrono giochi con vincite in denaro, anche tramite esercenti, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i soggetti che gestiscono case da gioco.







