Lotto, il Tar conferma la revoca della concessione: giudicati gravi i ritardi ripetuti nei versamenti e le irregolarità nelle garanzie assicurative.
Una lunga serie di versamenti effettuati in ritardo, il mancato rinnovo delle garanzie assicurative obbligatorie e il venir meno del rapporto fiduciario con l’amministrazione. Sono questi gli elementi che hanno portato il Tar del Lazio a confermare la revoca di una concessione per la raccolta del gioco del lotto disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La vicenda riguarda una ricevitoria della provincia di Napoli che aveva impugnato il provvedimento sostenendo che i ritardi nei versamenti non fossero tali da giustificare la perdita della concessione e contestando anche alcune presunte irregolarità nei conteggi effettuati dall’amministrazione.
Secondo quanto ricostruito dai giudici amministrativi, nel corso di circa otto mesi si sarebbero verificati diversi versamenti tardivi dei proventi del lotto, alcuni superiori ai tre giorni lavorativi previsti dalla normativa interna dell’Agenzia e per importi oltre la media settimanale di raccolta. A questo si sarebbe aggiunta la mancata produzione della polizza fideiussoria e della copertura assicurativa contro furto, rapina e incendio per il 2025, nonostante le richieste inviate tramite Pec dall’amministrazione.
La titolare della concessione aveva sostenuto che molte contestazioni fossero arrivate con forte ritardo rispetto agli episodi contestati e che questo le avrebbe impedito di correggere tempestivamente le irregolarità. Inoltre, aveva evidenziato come in alcuni casi i pagamenti fossero stati effettuati spontaneamente subito dopo aver appreso del ritardo.
Il Tar, però, ha respinto integralmente il ricorso. Nella sentenza i giudici ricordano che la normativa consente la revoca della concessione in presenza di violazioni abituali delle regole di gestione della ricevitoria e precisano che l’abitualità non dipende dalla presenza di una diffida per ogni singolo ritardo. Anche senza contestazioni immediate, infatti, l’amministrazione può valutare nel complesso il comportamento del concessionario e verificare se sia venuto meno il rapporto fiduciario che regge il sistema concessorio.
Secondo il tribunale, i ripetuti ritardi nei versamenti dimostrano “l’incapacità del ricevitore ad una corretta gestione della ricevitoria”, compromettendo la regolarità dei flussi finanziari verso l’amministrazione. Una valutazione che rientra nella discrezionalità dell’Agenzia e che, nel caso specifico, è stata ritenuta legittima anche alla luce delle ulteriori inadempienze relative alle coperture assicurative obbligatorie.
I giudici hanno inoltre evidenziato che la concessionaria si era attivata per richiedere la polizza assicurativa soltanto diversi mesi dopo la richiesta formale dell’Agenzia, circostanza ritenuta incompatibile con gli obblighi previsti dalla concessione.
Con la decisione del Tar viene quindi confermata la revoca della concessione e la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio.






