Pochissime istanze depositate presso il portale dedicato ai concessionari per completare il processo di verifica di conformità per il riordino del gioco online: Adm concede tempo sino al 13 novembre 2026.
“Alla luce delle criticità rappresentate e al fine di evitare interruzioni nella raccolta del gioco con i conseguenti ammanchi erariali, si comunica che i termini per il completamento del processo di Verifica di Conformità presso gli Organismi di verifica e per il successivo rilascio da parte dell’amministrazione del certificato per l’entrata in produzione del nuovo “Sistema del concessionario” sono prorogati inderogabilmente al 13 novembre 2026”. Slitta il termine del 13 maggio 2026 del processo di certificazione per i nuovi concessionari che hanno acquisito i titoli nel bando del riordino del gioco online voluto dal Governo ed eseguito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Ovviamente a comunicarlo è stato Antonio Giuliani, Direttore dell’Ufficio Gioco a distanza e Scommesse Adm, in una comunicazione a seguito del monitoraggio del periodo transitorio di validità delle Regole Tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV.
Criticità e pochissime consegne dai concessionari
Adm spiega come siano “pervenute istanze da parte di numerosi concessionari in indirizzo, con cui sono state rappresentate difficoltà a rispettare la tempistica prevista per l’entrata in vigore delle Regole Tecniche che dovranno disciplinare il nuovo processo di certificazione e la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 13 maggio 2026”.
Problemi tecnici, per lo più: “È stata rappresentata la difficoltà di adeguare, entro i limiti temporali su indicati, i processi tecnologici legati allo sviluppo del nuovo “Sistema del concessionario” che, come noto, dovrà essere sottoposto al nuovo processo di Verifica di Conformità da parte degli Organismi di Verifica (OdV). Da un’analisi effettuata sul Portale dedicato ai concessionari per la trasmissione delle istanze agli OdV è stato verificato che alla data del 23 febbraio 2026 risultano trasmesse pochissime istanze e un monitoraggio effettuato dall’Ufficio presso gli OdV ha confermato la presenza di criticità nel completamento, entro il termine del 12 maggio 2026, del processo di certificazione per l’intera platea dei concessionari interessati, anche in virtù dell’aumento delle tipologie di gioco coinvolte nel processo di certificazione rispetto a quelle contemplate nelle Regole Tecniche in oggetto”
I lavori, però, procedono
Le criticità rappresentate, riguardano esclusivamente gli elementi tecnici del processo di certificazione e non l’intero impianto dei nuovi obblighi convenzionali, tra i quali, ricorda Adm, sono già in vigore:
• l’attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà;
• l’acquisizione, al momento della sottoscrizione del contratto di conto di gioco da parte del giocatore, di copia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale, ovvero di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, come disciplinato dalla determinazione direttoriale n. 704968 del 11 novembre 2025;
• l’acquisizione dei limiti per i conti di gioco attivati successivamente al 13 novembre 2025, compresi i limiti riferiti alla fascia d’età 18 – 24 anni;
• l’attivazione delle nuove modalità di autoesclusione previste dall’articolo 15 dello Schema di contratto di conto di gioco.
Adm concede dunque lo slittamento ma chiede di rispettare, nel mentre, una serie di indicazioni: “Al fine di rafforzare, sin da subito, la tutela del giocatore attraverso specifiche policy di gioco responsabile, resta fermo l’obbligo di attivare, a far data dal 13 maggio p.v., tutte le misure convenzionali di cui all’articolo 20, comma 3, della convenzione di concessione, ad esclusione dello strumento specificato alla lettera g), strettamente connesso, per motivi tecnico/informatici al nuovo Sistema del concessionario”.
Gli obblighi in vigore
Resta, comunque, l’obbligo in questa fase antecedente l’entrata in vigore dei nuovi sistemi dei concessionari, di acquisire i limiti impostati dal giocatore per l’attivazione degli strumenti di autolimitazione che, in fase di prima attivazione, dovranno rispettare quanto prescritto dall’articolo 20, comma 3, lettere g) e h).
Adm comunica, infine, che nei prossimi giorni sarà pubblicato il nuovo Protocollo di comunicazione PACG, che consentirà, a partire dal prossimo 13 maggio, la trasmissione da parte dei concessionari del messaggio di ricarica dei conti di gioco in contanti o mediante strumenti di pagamento non idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, al fine della verifica del divieto di superamento del limite complessivo settimanale di ricarica di euro 100,00 presso i Punti Vendita Ricariche (PVR), previsto dall’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Si rammenta, infine, che diversamente da quanto previsto nei precedenti protocolli di comunicazione, non sarà presente il messaggio per comunicare il prelievo dai conti di gioco tramite i punti di vendita della rete fisica collegati ai concessionari, per dare attuazione al divieto, sancito dal citato articolo 13, comma 3, di “… un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite”.





