Adm aveva sanzionato un concessionario di gioco per l’assenza di autorizzazione Tulps in una sala da gioco di Venafro (Isernia), il Tribunale locale ha annullato l’ordinanza perché la società non era tenuta a vigilare sul cambio di legale rappresentante.
Il Tribunale di Isernia ha pubblicato una sentenza che ha accolto l’appello di un concessionario di gioco curato dal legale Luca Giacobbe che aveva ricevuto una sanzione da 12mila euro a seguito di un’ordinanza-ingiunzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’installazione di 4 Vlt in un esercizio pubblico privo dell’autorizzazione T.U.L.P.S.. Il giudice Marco Postiglione ha però precisato che l’installatore/concessionario deve verificare la conformità dell’esercizio al momento dell’installazione; non è tenuto a esercitare vigilanza continua sulle successive modifiche aziendali dell’esercente, salvo specifici obblighi contrattuali o normativi.
In effetti la sala da gioco di Venafro, in provincia di Isernia, che si appoggiava al concessionario aveva cambiato legale rappresentante senza informare la controparte.
Il controllo era avvenuto l’11 febbraio 2020 e ADM rilevò le 4 videolotteries ma il legale rappresentante era risultato privo della licenza ex art.88 T.U.L.P.S.. I Monopoli contestarono al concessionario la distribuzione/installazione in luogo non abilitato e notificarono ingiunzione sanzionatoria; la società interessante produsse difese e documentazione (contratti, autorizzazioni antecedenti, comunicazioni), ma l’ingiunzione fu confermata in primo grado.
Il Tribunale ha osservato che i fatti materiali accertati non erano contestati (esistenza e collegamento delle VLT), ma valuta l’elemento soggettivo e la conformità delle installazioni al momento in cui sono state effettuate. L’installatore/concessionario deve verificare la conformità dell’esercizio al momento dell’installazione; non è tenuto a esercitare vigilanza continua sulle successive modifiche aziendali dell’esercente, salvo specifici obblighi contrattuali o normativi.
I legali del concessionario hanno dimostrato che, al momento dell’installazione, l’esercente era munito delle licenze richieste (licenza scommesse, licenza per apparecchi art.110 comma 6, certificazione ADM, iscrizione RIES).
Il cambio del legale rappresentante e mancanza successiva di abilitazioni sono avvenuti dopo l’installazione; la comunicazione alla concessionaria è pervenuta solo il 13.02.2020, cioè dopo l’accesso ADM. Per questo il concessionario non poteva, con diligenza ordinaria, conoscere il mutamento. La società ha provato l’assenza di colpa, comportandosi in buona fede e collaborando dopo la contestazione (blocco apparecchi, cooperazione per ottenere le licenze).
ADM dovrà pagare le spese dopo aver annullato l’ordinanza ingiunzione dei controlli di Piazza Mastai.







