Presentata la Relazione 2026 al Parlamento dell’Autorità garante per le comunicazioni, focus anche sulle attività svolte in materia di gioco.
Il gioco è un settore sensibile su cui vigilare. Questo il concetto espresso dal presidente dell’Autorità garante per le comunicazioni, Giacomo Lasorella, nel presentare al Parlamento la Relazione 29026 sull’attività svolta.
Nella Relazione si sottolinea, in tema di piattaforme e di divieto di pubblicità del gioco in denaro, l’importanza dell'”ordinanza del Tar del Lazio, Sez. IV, del 29 luglio 2025, n. 15037, con la quale è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 9,
comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto Dignità). Nel caso di specie, il Tar ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione, senza margini di discrezionalità, per contrasto con: i) l’art. 3 Costituzione (principio di uguaglianza e proporzionalità); ii) l’art. 42 Costituzione (diritto di proprietà); iii) l’art. 117 Costituzione in relazione a norme della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il giudice ha evidenziato che, pur essendo il bene tutelato (la salute pubblica) di rilevanza costituzionale, il meccanismo sanzionatorio predisposto dalla norma non consentirebbe una adeguata individualizzazione della pena, imponendo una soglia minima rigida che impedisce di modulare, dosandola, la sanzione in relazione alla gravità concreta dell’illecito e alle specifiche caratteristiche soggettive ed economiche del trasgressore”.
In ogni caso, in tema di violazione del divieto di gioco d’azzardo, si segnala che, allo stato, “risultano pendenti alcune rilevanti questioni pregiudiziali (C-421/24; C-194/25, rispettivamente su ordinanze di rinvio del Consiglio di Stato, n. 5235/2024 in un giudizio che vede coinvolto il noto motore di ricerca Google; e ord. n. 1919/25, in una fattispecie sanzionatoria irrogata alla società di gioco online Leovegas). La prima questione sottoposta all’attenzione della Cgue riguarda il tema della responsabilità della piattaforma che potrebbe profilarsi lì dove quest’ultima abbia consapevolmente stipulato contratti di partnership con il fornitore di contenuti (c.d. content creator); la seconda questione riguarda l’obbligo di previa notifica (alla Commissione e agli Stati membri) della norma nazionale contenente il divieto di promozione del gioco, ai sensi della Direttiva UE in materia di regole tecniche, n. 2015/1535″.
Nel 2025 il valore delle sanzioni relative a violazioni del divieto di pubblicità è stato pari a zero.
Le attività ispettive condotte congiuntamente all’Autorità hanno riguardato la tutela dei diritti dei consumatori, la disciplina delle reti e
dei servizi di comunicazione elettronica, il settore dei contenuti audiovisivi e radiofonici11, il mercato degli operatori postali, il settore dei call center ed il telemarketing (spoofing, Registro delle Opposizioni), il fenomeno del secondary ticketing, il divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro ex art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, la verifica delle posizioni di controllo (anche indiretto) o di collegamento tra le imprese richiedenti i contributi per l’editoria.
Nel 2026 la vigilanza riguarderà, in particolare, i settori sensibili (gioco d’azzardo, tabacco/nicotina e prodotti sanitari)..







