Importante sentenza della Corte di Giustizia Ue di Lussemburgo che indica il giudice nazionale per difendere i danni subiti dai players che hanno giocato su siti con licenza in altri Paesi.
La sentenza della Corte nella causa C-77/24 è destinata a far discutere oltre che a produrre una nuova serie di casi e di giurisprudenza. Il tema è il gioco transfrontaliero oltre che senza licenza con i players che frequentano siti con concessione di altri stati membri.
Questa l’estrema sintesi: un giocatore può, di norma, avvalersi del diritto del suo paese di residenza per un’azione di responsabilità da fatto illecito nei confronti dei dirigenti del prestatore di servizi estero che non disponga della necessaria concessione. Il danno subito dal giocatore si considera verificatosi nel paese in cui risiede al di là della provenienza del sito di gioco online o, mutatis mutandis, di altri mercati.
I fatti
Un cliente, residente in Austria, del prestatore maltese di giochi d’azzardo Titanium Brace Marketing, attualmente insolvente, ha citato i due amministratori di quest’ultimo dinanzi ai giudici austriaci al fine di ottenere il rimborso delle perdite subite in occasione della sua partecipazione a giochi di casino online.
La Titanium era titolare di una concessione per giochi d’azzardo a Malta, ma non disponeva di alcuna concessione in Austria. Il cliente sostiene pertanto che il contratto di gioco d’azzardo è nullo. Secondo il diritto austriaco i due amministratori sarebbero personalmente e solidalmente responsabili per il fatto che la Titanium offriva giochi d’azzardo illegali in Austria.
I due amministratori contestano la competenza internazionale dei giudici austriaci. A loro avviso, sia il luogo dell’evento causale sia quello del danno si troverebbero a Malta. Il diritto sostanziale applicabile non sarebbe quello austriaco, bensì quello maltese, il quale non conoscerebbe la responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società.
Il rinvio alla Corte Ue
La Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi al riguardo. La Corte osserva che, secondo il regolamento Roma II, la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito è, di regola, quella del paese in cui il danno si verifica. Tale regolamento si applica ad un’azione di responsabilità da fatto illecito come quella di cui trattasi, intentata contro i dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine.
Infatti, un’azione del genere non rientra nell’esclusione prevista per le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società. Secondo la Corte, nell’ambito di un’azione di risarcimento per le perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d’azzardo online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione legalmente richiesta, il danno subito da un giocatore si considera verificatosi nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la sua residenza abituale (nel caso di specie, quindi, in Austria, di modo che, secondo la regola generale, sarebbe applicabile il diritto austriaco). Tuttavia, se dal complesso delle circostanze risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, il regolamento Roma II consente al giudice adito di derogare alla regola generale e di applicare la legge di quest’ultimo paese.
L’indirizzo dell’Europa
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudizi nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.





