Gioco online, Cassazione: Adm responsabile per concessionari inadempienti verso gli utenti

La Suprema Corte stabilisce che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può rispondere dei danni ai giocatori se non dimostra l’assenza di responsabilità nella vigilanza sul concessionario.

Svolta della Corte di Cassazione nel settore del gioco pubblico online. Con una sentenza destinata a incidere sul sistema delle concessioni, i giudici hanno stabilito che, in caso di inadempimento da parte di un concessionario, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può essere chiamata a rispondere nei confronti degli utenti.

La vicenda nasce dal ricorso di tre giocatrici che non avevano ricevuto oltre 21mila euro presenti sui rispettivi conti di gioco. Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo, le utenti hanno esteso l’azione anche all’Adm, sostenendo che l’amministrazione, in quanto autorità di vigilanza sul settore, non potesse considerarsi estranea rispetto agli obblighi verso i giocatori.

Sia in primo grado sia in appello i giudici avevano riconosciuto la responsabilità dell’ente pubblico. L’Agenzia ha quindi presentato ricorso in Cassazione, richiamando la convenzione di concessione che attribuisce al concessionario la gestione autonoma dei conti di gioco e delle vincite, con una clausola di manleva a tutela dell’amministrazione. Inoltre, aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 2049 del codice civile, che disciplina la responsabilità dei “padroni e committenti” per i fatti illeciti dei propri incaricati.

La Suprema Corte ha respinto questa impostazione. Secondo i giudici, tra l’Adm e il concessionario esiste un rapporto di “preposizione”, fondato sui poteri di controllo e supervisione che l’ente esercita nell’ambito di un servizio qualificato come pubblico. Un legame che rende applicabile l’articolo 2049 anche nei confronti dell’amministrazione concedente.

Il principio affermato è chiaro: se il concessionario non adempie agli obblighi verso i giocatori, l’Adm può essere ritenuta corresponsabile, a meno che non dimostri l’assenza di qualsiasi nesso causale tra la propria attività di vigilanza e il danno subito dagli utenti. Una prova che, nel caso esaminato, non è stata ritenuta raggiunta.