Tar Puglia: respinto il ricorso di un bar, al centro totem di giochi online illegali e distanze minime

Il Tar Puglia sezione di Lecce ha respinto il ricorso di un titolare di un bar di Brindisi contro il provvedimento di Adm che aveva negato il rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio e giochi pubblici.

 

Distanze dai luoghi sensibili e un precedente di sequestro di “totem” ritenuti idonei al gioco online irregolare. Sono queste le due motivazioni che hanno visto il Tar Puglia sezione Lecce, respingere il ricorso di un titolare di un bar che si è visto negare il patentino per la vendita di generi di monopolio, tabacchi e giochi pubblici, ovviamente.

Il ricorso

La decisione impugnata era quella dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del settembre 2021 che aveva negato il rinnovo al bar disponendo anche la soppressione del patentino in questione. Proprio l’amministrazione aveva addotto il verbale di contestazione del 31.10.2017 di sequestro “Totem” ritenuti idonei al gioco on line irregolare che aveva causato la lesione del rapporto fiduciario,

In più era sopravvenuta una nuova disciplina sulle distanze introdotta dal D.M. 12.2.2021 n. 51 (che modificava il D.M. 38/2013) e indicava come il bar fosse troppo vicino alla rivendita ordinaria n. 62 dotata di distributore automatico di tabacchi.

Il ricorrente ha contestato l’uso del verbale 2017, poi superato da sentenza civile che annullava l’ordinanza-ingiunzione, e l’applicazione della disciplina sopravvenuta sulle distanze a un procedimento di rinnovo già avviato.

Ecco perché il ricorso viene respinto

Il Tar ha rilevato che il diniego Adm si fonda su due blocchi motivazionali autonomi: la vicenda dei “Totem” (affidabilità/fiducia); il mancato rispetto delle distanze minime previste dal D.M. 51/2021 rispetto alla rivendita ordinaria con distributore automatico.

Ciascuno dei due, da solo, è “astrattamente idoneo” a sorreggere il provvedimento. Per il TAR è sufficiente accertare la legittimità di uno dei due per respingere il ricorso.

Anche se il verbale sui Totem pare sia superato da una sentenza civile, per il Tar anche se il ricorrente avesse ragione su quel punto, il diniego resterebbe comunque legittimo per la causa ostativa sulle distanze.
Quindi, la successiva sentenza del Tribunale civile di Brindisi (che annulla l’ordinanza-ingiunzione sulle apparecchiature “Totem”) non incide sull’esito del giudizio amministrativo, perché non tocca il motivo ostativo decisivo (distanza).