Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un concessionario di gioco pubblico chiarendo che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non è un arbitro delle liti contrattuali tra concessionari e gestori di sala e il perno del sistema resta la continuità della raccolta e del gettito.
La sentenza n. 11594/2026 del TAR Lazio (Sez. IV Ter) interviene oggi su un tema molto sensibile per il settore del gioco pubblico: fino a che punto un contenzioso privatistico tra concessionario di rete e gestore di sala può riflettersi sui titoli autorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli?
I fatti
Il caso del 2020 nasce dal conflitto tra due concessionari autorizzati in Italia per la gestione delle VLT in due sale Bingo ad Alessandria e Serravalle Scrivia. Dopo che il Tribunale civile di Roma aveva accertato l’esaurimento dei rapporti contrattuali tra una sala bingo e un concessionario, la società che doveva subentrare ha chiesto ad Adm di “liberare” le sale revocando i titoli autorizzativi intestati, per consentire il subentro del nuovo concessionario di rete.
I Monopoli, però, hanno verificato che nelle due sale la raccolta di gioco non si era mai interrotta e, richiamando le proprie circolari, ha escluso i presupposti per la revoca, respingendo di fatto la richiesta. Da qui il ricorso del concessionario che è stato respinto dai giudici amministrativi.
Contenzioso privatistico vs rapporto concessorio
Il Tar Lazio ha chiarito un punto fondamentale: il conflitto tra gestore di sala e concessionario è una vicenda “eminentemente privatistica” che, di per sé, non incide automaticamente sul rapporto concessorio tra ADM e il concessionario di rete.
La convenzione ex art. 110 TULPS tra ADM e il concessionario:
• ha ad oggetto la realizzazione e conduzione della rete per il gioco lecito;
• tutela in via prioritaria l’interesse pubblico alla continuità della raccolta e del gettito erariale;
• attribuisce al concessionario una responsabilità unica e piena (art. 10 convenzione), anche quando si avvale di gestori terzi.
Finché la raccolta prosegue senza interruzioni, il conflitto contrattuale interno non giustifica di per sé l’intervento ablativo di Adm.
Continuità della raccolta e circolari Adm
Richiamando le circolari del 2017 e del 2019, il TAR conferma che sospensione o revoca dei certificati di idoneità possono essere disposte solo in presenza di:
• interruzione ingiustificata della raccolta di gioco;
• situazioni che mettano a rischio la continuità del gettito (mancata rimozione di componenti di gioco, copresenza anomala di sistemi, ecc.).
Nel caso concreto:
• la raccolta nelle due sale in questione non è mai stata interrotta;
• il nuovo concessionario continua a gestire le sale con apparecchi collegati alla rete dopo aggiornamento delle lettere di incarico e delle licenze ex art. 88 TULPS.
Adm quindi, si è correttamente attenuta alla logica delle proprie linee guida: evitare la paralisi della raccolta e non trasformare ogni contenzioso privato in una crisi del rapporto concessorio.
La sentenza civile n. 14335/2023 del Tribunale di Roma e provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Secondo il TAR Lazio:
• quella decisione produce effetti tra le parti del giudizio civile;
• non contiene un obbligo diretto per Adm di revocare o annullare i titoli autorizzativi;
• tantomeno può imporre una scelta in contrasto con l’interesse pubblico alla continuità del servizio, in assenza di interruzione della raccolta.
In altri termini: il giudicato (o la provvisoria esecutività) tra privati non comporta automaticamente l’obbligo dell’Autorità di riallineare il sistema concessorio ai rapporti contrattuali interni.
L’esito del ricorso
Confermando la legittimità dell’operato di Adm il Tar ha respinto anche la domanda di risarcimento danni: manca il presupposto base della responsabilità aquiliana, ossia una condotta contra ius imputabile all’Amministrazione.
Foto Tar Lazio da Google Maps







