Vlt a 197 metri da un’università: Consiglio di Stato conferma la revoca della licenza

Sale Vlt e distanze dai luoghi sensibili: il Consiglio di Stato conferma il ritiro della licenza per un esercizio in Abruzzo.

Una sala Vlt troppo vicina a un istituto universitario perde la licenza, e il Consiglio di Stato dà ragione alla Questura. La Sezione Terza,  ha respinto l’appello della società titolare dell’autorizzazione, chiudendo definitivamente una controversia nata in Abruzzo nel 2023.

La storia comincia nel maggio 2022, quando la Questura rilascia la licenza per la gestione degli apparecchi da gioco. Poco più di un anno dopo, però, lo stesso ufficio fa marcia indietro: un accertamento successivo rivela che a soli 197 metri dai locali della sala, misurati lungo il percorso pedonale più breve, si trova la sede operativa di un istituto di istruzione superiore del comparto Afam, riconosciuto dal Ministero dell’Università come ente di livello universitario. Troppo poco, secondo la legge regionale abruzzese del 2020, che fissa in 300 metri la distanza minima tra le sale da gioco e i luoghi sensibili. La licenza viene ritirata in autotutela nel giugno 2023.

La società porta la questione davanti al Tar, articolando una difesa su più fronti. Primo: l’istituto non figurerebbe nell’elenco ufficiale delle scuole regionali. Secondo: la Polizia Municipale aveva già effettuato due sopralluoghi, nell’agosto 2020 e nel maggio 2022, senza mai segnalare quella struttura come luogo sensibile, e la Questura non avrebbe potuto ignorarne le conclusioni. Terzo: il ritiro della licenza era arrivato dopo i dodici mesi previsti dalla legge 241/1990 per l’annullamento in autotutela, e quindi fuori tempo massimo. Il Tar rigetta tutto, e il Consiglio di Stato conferma.

Sul punto centrale della vicenda, se l’istituto rientrasse davvero tra i luoghi sensibili, i giudici di Palazzo Spada non lasciano margini di dubbio. La norma regionale elenca espressamente tra i luoghi sensibili tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, università comprese. Poiché l’ente appartiene al comparto Afam e ha natura universitaria per legge, la sua qualificazione non era discutibile. E poco conta che la società facesse riferimento alla sede legale dell’istituto: ai fini della preclusione, ciò che rileva è dove si tengono le lezioni e dove transitano gli studenti, ovvero l’immobile sotto soglia.

Nessun appiglio nemmeno sul fronte delle competenze. Il Consiglio di Stato ribadisce che la Questura ha “il potere-dovere di valutare autonomamente tutti i presupposti normativi per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, senza essere vincolata dagli accertamenti della Polizia Municipale, tanto più quando questi si rivelino incompleti”.

Chiusa anche la questione dei termini. La tesi della società, secondo cui il termine di dodici mesi per l’autotutela andrebbe calcolato fino alla notificazione del provvedimento e non alla sua adozione, non trova riscontro né nel testo di legge né nella giurisprudenza. Il decreto di revoca era stato adottato entro i dodici mesi, e questo è sufficiente. In ogni caso, la licenza era stata ottenuta sulla base di un’autocertificazione con cui la società dichiarava di rispettare i limiti di localizzazione vigenti: una circostanza che, secondo i giudici, esclude in radice l’applicabilità del termine decadenziale.

Respinte infine le censure sulla compressione della libertà di iniziativa economica. Le limitazioni previste dalla normativa regionale, ricorda il collegio, rispondono a ragioni di utilità sociale esplicite, il contrasto alle ludopatie e la tutela della salute pubblica, già riconosciute legittime dalla Corte costituzionale. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in tremila euro.