Dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano al Consiglio di Stato e ritorno: il ricorso di una società di scommesse torna ai giudici amministrativi per esaminare i provvedimenti locali ma è in parte non accolto.
Ping pong tra il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (l’equivalente dei TAR per la provincia autonoma) e il Consiglio di Stato in un caso di una società di scommesse che contestava la cessazione dell’attività di raccolta scommesse in Bolzano dopo provvedimenti comunali e provinciali che avevano applicato il “distanziometro” e dichiarato la scadenza/decadenza della licenza.
Il caso
Precedentemente il Consiglio di Stato (sent. n. 791/2024) aveva annullato una decadenza motivata dall’applicazione dell’art. 5‑bis L.P. 13/1992 (distanziometro), ritenendo quella norma non applicabile alle raccolte di scommesse ippiche e sportive. Con la sentenza di oggi, 5 giugno, il ricorso in ottemperanza proposto da Sisal (per presunta violazione del giudicato) è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato, che ha però annullato la pronuncia del TRGA che aveva ritenuto competente per ottemperanza e ha rimesso la causa al TRGA affinché esamini la domanda come azione di cognizione (ossia: sul merito della legittimità degli atti comunali/provinciali).
I motivi
Il motivo centrale è che il giudicato della sentenza 791/2024 era limitato all’unico profilo decidendo che l’art. 5‑bis non si applica alle sale scommesse; non si era pronunciato sulla durata originaria della licenza (termine esplicito al 30/8/2023) né su altre questioni ora contestate. Non sussisteva quindi violazione del giudicato che giustificasse un ricorso in ottemperanza. Perciò la controversia va trattata come ricorso di annullamento di atti amministrativi e non come esecuzione del giudicato davanti al Consiglio di Stato.
Tuttavia il Consiglio di Stato ha ribadito i limiti della riqualificazione dell’azione e che il suo trattenimento della causa in sede di appello non può sostituirsi al giudice di primo grado quando la domanda è di cognizione; ha applicato l’art. 105 c.p.a. rimettendo la causa al TRGA.
Il distanziometro
La sentenza conferma che la pronuncia 791/2024 ha valore limitato: l’art. 5‑bis (distanziometro) è stato ritenuto inapplicabile alle raccolte scommesse nel caso specifico, ma quella decisione non automaticamente invalida altri provvedimenti o norme che incidano su licenze e durate. Le Regioni/Province possono tentare di regolamentare la rete fisica con misure locali, ma l’efficacia di tali interventi potrà essere sindacata in sede di merito; gli operatori avranno spazio per contestare l’applicazione retroattiva o la portata delle norme distanziometriche, ma non esiste un “blocco” automatico del potere locale.
Insomma non c’è una grande chiarezza secondo i giudici del Consiglio di Stato. Chi ha autorizzazioni con termini formali o subisca accertamenti di scadenza dovrà agire con ricorsi di cognizione (TAR/TRGA), non potendosi affidare esclusivamente a precedenti sul distanziometro; serve poi grande attenzione a termini, SCIA e corretta documentazione urbanistica per evitare un’inefficacia formale.
Viene riconosciuto ancora un margine di azione per gli enti locali. Il provvedimento del Comune (accertamento di scadenza) è giudicato distinto dal tema del distanziometro; ciò significa che gli enti locali hanno strumenti di intervento ma devono giustificarli con atti ben motivati e non in contrasto con il diritto superiore. Eventuali nuove restrizioni (limitazioni, retroattività) devono essere supportate da adeguata istruttoria, valutazioni di impatto e rispettare il principio di proporzionalità per resistere al sindacato giurisdizionale.







