Cassazione e slot: sigilli rimossi, discrepanze dati trasmessi, contribuente condannato a pagare il Preu

Sulle slot manomesse di una società che aveva subito un accertamento dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli la Corte di Cassazione conferma: gli apparecchi non collegati alla rete statale o manomessi devono pagare il Preu determinato in maniera induttiva.

 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di gioco che aveva impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi al pagamento del PREU (ex art. 1, comma 646, legge n. 190/2014) per apparecchi da intrattenimento (slot) ritenuti non collegati alla rete statale o manomessi, con determinazione induttiva del tributo.
Mossa nei diritti del contribuente ma piuttosto disperata visto che il ricorrente si era visto respingere anche l’appello nella Corte territoriale calabrese.

Il primo motivo (omessa pronuncia su eccezione di invalidità degli avvisi per violazione art. 12 L. n. 212/2000): il vizio è ritenuto non sussistente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’omessa pronuncia è esclusa quando la decisione di merito implica implicitamente il rigetto dell’eccezione; la Corte d’appello ha ritenuto superata la questione formale concentrandosi sulla fondatezza sostanziale dell’accertamento.

Il secondo motivo (violazione art. 12, comma 2, L. n. 212/2000: mancato avviso della facoltà di farsi assistere): la Cassazione conferma che la norma impone obblighi informativi “quando viene iniziata la verifica”, ma tale omissione non comporta automaticamente nullità degli atti impositivi. Si richiama la regola della tassatività delle nullità e la giurisprudenza che nega effetti annullatori automatici; inoltre la sentenza europea citata dal ricorrente non estende l’inefficacia automatica invocata.

Il terzo motivo (travisamento della prova sulla manomissione e scollegamento dalla rete): il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte individua elementi probatori (processi‑verbali di constatazione) che attestano rimozione sigilli e discrepanze tra contatori e dati trasmessi, idonei a fondare la valutazione della manomissione e la conseguente determinazione induttiva del PREU ex art. 1, comma 646, legge n. 190/2014.

Il principio fondamentale è questo: l’art. 1, comma 646, legge n. 190/2014 legittima una determinazione induttiva del PREU quando gli apparecchi non sono collegati alla rete statale o non consentono la lettura veritiera dei dati di gioco (anche per effetto di manomissioni): su tali presupposti l’Amministrazione può determinare forfettariamente l’imponibile.

Per i titolari di esercizi si rafforza quindi la necessità di garantire l’integrità e la corretta connessione degli apparecchi alla rete statale; la manomissione o anomalie nei dati di gioco espongono a determinazioni induttive e sanzioni.

Per i verificatori/uffici: la documentazione dettagliata (processi‑verbali, riscontri tecnici sulle discrepanze contatori/dati trasmessi, rimozione sigilli) è decisiva e sorregge la determinazione induttiva.

Foto Avvocato Mandico