L’analista di gaming Mauro natta sottolinea l’importanza di un riordino normativo dei casinò, non solo sotto il profilo gestionale, ma soprattutto per quanto attiene le modalità di controllo.
Inizio da quanto riportato su un mio precedente articolo: sentenza n. 152 della Corte Costituzionale in data 6 maggio 1985: “Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l’intero settore, precisando tra l’altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì, in tema di distribuzione dei proventi, quella perequazione di cui alle legge 31 ottobre 1973, n. 637, sulla destinazione degli utili della casa da gioco di Campione, può essere considerata solo un primo passo”.
Mi soffermo su “Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l’intero settore…” che ritengo abbia sollevato la problematica più rilevante non tanto per la possibilità di concessione della gestione quanto per la modalità di controllo da esercitarsi dagli Enti pubblici titolari della casa da gioco autorizzata “precisando tra l’altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate”.
Scusandomi per la lunga ma ritengo utile premessa continuo citando le disposizioni legislative che mi hanno indotto e convinto a trattare l’argomento in parola.
La sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “ Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”
Senza nulla pretendere nel modo più assoluto, vorrei ricordare l’articolo 19, Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia, che mi permetto di credere, relativamente alla natura giuridica, possa essere estesa a tutti i casinò italiani autorizzati. Il citato articolo è parte del Decreto Legge 1 luglio 1986, n. 318; convertito il L. 09 agosto 1986 n. 488, riporta “Le entrate derivanti ai comuni (…) sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare al bilancio al titolo I, entrate tributarie…”
Il vigente Disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la gestione del Casino de la Vallée di Saint Vincent, l’articolo ‘Proventi di gestione’ che definisce le entrate derivanti dalla gestione della casa da gioco con queste parole: natura di entrata di diritto pubblico che regolarmente troviamo nel bilancio al titolo primo delle entrate tributarie.
Vi si legge anche che “nessun tavolo o gioco può essere aperto o chiuso senza la presenza di un rappresentante di Regione, nominato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta”.
In altri termini il controllo da parte del concedente si fonda sul fatto menzionato; è più che logico concludere che questa modalità di completo controllo, concomitante e/o susseguente, trovi l’inizio nella certezza del risultato derivante dalle operazioni precedentemente sottolineate.
Superata la descrizione delle operazioni che si svolgono per la apertura e chiusura di tavoli e giochi, delle normali diversità tra giochi di contropartita e giochi di circolo, note a tutti nel settore di attività in parola, passo alla particolarità del termine chiusura che non conosco essere identico per tutti gli interessati. Ovvero se il conteggio delle mance avviene tavolo per tavolo o per totali per il fatto che le due modalità eventualmente utilizzate portano o possono portare a due risultati differenti.
L’utilità dell’uso di una identica metodologia di controllo (conteggio delle mance) alla chiusura del tavolo o del gioco portano ad una, ad avviso di chi la utilizza e mio personale, per quanto possa valere, ad una uniformità in vista di una possibile istituzione di una unica Autorità di controllo istituita dallo Stato come era ipotizzato, nel 1992, in molti progetti e disegni di legge in tema di case da gioco.
Mi permetto di aggiungere che il conteggio delle mance tavolo per tavolo trova la sua motivazione nella matematica e nella statistica conseguente alla probabilità di vincita del giocatore che origina da quella superiore del banco dovuta al proprio specifico vantaggio: ad esempio, nella roulette francese 1/37 (36 numeri + uno zero), in quella americana 1/38 (36 numeri + uno zero e un doppio zero).
Vorrei rammentare che negli Usa il raffronto avviene tra il cambiato e il risultato del tavolo proprio per il fatto del vantaggio del banco. Ciò avviene in quanto l’acquisto di gettoni è permesso solo al tavolo da gioco e non alla cassa di sala come è possibile in Italia. Anche qui è possibile un rapporto identico posto che si ha sempre disponibile l’importo del contante cambiato al tavolo di contropartita dal giocatore o dallo stesso presso lo changeur nei giochi di circolo, ad esempio chemin de fer.
Non si potrà negare che esistono risultati ampiamente verificati di confronti tra contanti e risultati e tra mance ed introiti; eccone, di seguito un esempio:
Roulette francese e fair roulette 50 – 54 percento, roulette americana 33 percento, chemin de fer 24 -28 percento. Ciò tra mance ed introiti rammentando la precedente differenziazione.
Invece per quanto ai contanti cambiati al tavolo dai giocatori: roulette francese 22,7 percento; fair roulette 18,00 percento; roulette americana 26,6 percento.
Al riguardo dello chemin de fer si precisa che la differenza è principalmente imputabile alla importanza della partita, più e alta e più è basso il rapporto di cui trattasi.
Al fine di chiudere il tema trattato si riportano le percentuali a favore del banco: roulette francese combinazioni multiple 2,7027, combinazioni semplici 1,73513; roulette americana 5,2631, chemin de fer 1,1499.
In precedenza ho fatto cenno al controllo a posteriori; non si può negare quello concomitante che i rappresentanti della Regione Valle d’Aosta e dei Comuni di Campione, Sanremo e Venezia) ritengo provvedono, con la loro presenza continua in sala da gioco, al controllo sulla regolarità del gioco.
Sicuramente, allo scopo di effettuare il controllo a tutto campo, non si può ignorare la necessità di quello a posteriori volto a verificare la regolarità degli incassi sui quali la gestione provvede a liquidare il quantum contrattualmente stabilito al concedente. Della metodologia applicabile si ritiene di averne dato sufficiente dimostrazione con quanto precede e non si vuole né, tanto meno, si può obbligare il gestore a seguirla.
Al tempo stesso non credo si possa ignorare quanto la natura giuridica delle entrate a favore dell’ente concedente (tributarie e di diritto pubblico) che impegnano lo stesso Ente o i propri rappresentanti a controllare la congruità della base di calcolo sulla quale il concessionario calcola quanto dovuto al concedente.
Concludendo, ribadito che non si può obbligare il concessionario ad utilizzare una determinata metodologia, non si potrà negare l’utilità di una forma di controllo nota e utilizzata.
Lungi da chi scrive la pretesa di considerarla, ancora una volta, l’unica esistente ma, la mia proverbiale curiosità e il mio appetito per il nuovo e non conosciuto mi spinge a ricercare quale sia il metodo che, relativamente al Casinò di Saint Vincent, viene adottato.
In ultimo e concludendo si rammenta che il rapporto mance/introiti è stato, in passato, oggetto di inclusione nell’articolo relativo al controllo delle entrate di cui si parla proprio nel Disciplinare relativo ai rapporti economici in discorso.
Si concretizza e si comprende ancor meglio il desiderio di conoscere quale sia la metodologia applicata ora a Saint Vincent dopo aver rinvenuto la documentazione relativa all’Oggetto del Consiglio n. 3176 del 14 aprile 2003, presidente del Consiglio Perron e della Giunta Louvin nel quale è dato leggere “di approvare l’allegata proposta di disciplinare regolante i rapporti tra la Casino de la Vallèe Spa e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 10 della legge…” nella quale si esponeva la percentuale ammessa nel rapporto tra mance ed introiti dei giochi praticati nella casa da gioco di Saint Vincent, per la precisione nell’art. 11.
Ecco, in conclusione di questa lunga e, probabilmente per molti, noiosa argomentazione, i motivi per i quali continuo a pormi la domanda volta a conoscere, se possibile, la metodologia applicata dal concedente anche ponendo mente al richiamo del 2003 sommariamente descritto.
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