Scaduto lo stand still a Bruxelles delle norme della Spagna sui messaggi di avvertimento sul gioco patologico e sul divieto per i minori.
Via libera da parte della Commissione europea a Bruxelles, delle norme della Spagna sui messaggi di avvertimento sui rischi del gioco patologico e sul divieto ai minori.
Il periodo trimestrale di stand still è scaduto senza che siano state presentati pareri oppure osservazioni.
La risoluzione approvata ha lo scopo di stabilire l’obbligo, per le comunicazioni commerciali relative alle attività di gioco d’azzardo, di includere un messaggio riguardante gli effetti nocivi derivanti dalla dipendenza dal gioco o da comportamenti a rischio da parte dell’utente. La risoluzione si propone inoltre di definire le specifiche relative alla forma, alle dimensioni, all’impaginazione, al contrasto e al contenuto sia di tale messaggio, sia del messaggio relativo al divieto di partecipazione dei minori previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, del Regio Decreto 958/2020 del 3 novembre 2020 sulle comunicazioni commerciali relative alle attività di gioco d’azzardo.
Nella notifica inviata a Bruxelles si ricorda poi che il Regio Decreto 958/2020 del 3 novembre 2020, relativo alle comunicazioni commerciali concernenti le attività di gioco d’azzardo, ha stabilito un nuovo paradigma nella pubblicità del settore del gioco d’azzardo che, tra le altre ragioni, risponde, come indicato nella sua nota esplicativa, alla richiesta sociale di attuare misure preventive, di sensibilizzazione, di controllo e di intervento, in considerazione delle gravi conseguenze che il consumo di determinati giochi d’azzardo e scommesse può avere su alcuni individui.
Il suddetto Regio Decreto prevede, tra gli altri principi generali che devono disciplinare le comunicazioni commerciali: il principio del gioco responsabile (articolo 10) e il principio di tutela dei minori (articolo 11).
Per quanto riguarda il principio del gioco responsabile, l’articolo 10 autorizza l’autorità di regolamentazione a stabilire, mediante delibera, l’obbligo per gli operatori di gioco d’azzardo di includere nelle proprie comunicazioni commerciali un messaggio relativo agli effetti dannosi della dipendenza dal gioco d’azzardo o di comportamenti a rischio da parte dell’utente, che può essere visualizzato alternativamente o cumulativamente al messaggio relativo al “gioco responsabile” previsto dall’articolo 3 della stessa disposizione, optando per il messaggio di cui all’articolo 4 (danni derivanti dalla dipendenza dal gioco d’azzardo o da comportamenti a rischio) come alternativa e, pertanto, in sostituzione del messaggio di cui all’articolo 10. Tale decisione è adottata al fine di evitare sia l’eccessivo numero di messaggi, e la conseguente inefficacia nel raggiungimento dell’obiettivo informativo a cui si riferiscono, sia la proliferazione di messaggi potenzialmente contraddittori, il tutto in linea con gli orientamenti del nuovo quadro normativo per la tutela dei consumatori di servizi di gioco d’azzardo introdotto dal Regio Decreto 176/2023 del 14 marzo 2023 su ambienti di gioco più sicuri.
Da parte sua, in relazione al principio di tutela dei minori, l’articolo 11 del Regio Decreto stabilisce l’obbligo per gli operatori di gioco d’azzardo di includere nelle comunicazioni commerciali un avviso che i minori non possono partecipare alle attività di gioco d’azzardo.
Sia l’articolo 10 che l’articolo 11 conferiscono all’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo (la Dirección General de Ordenación del Juego) il potere di stabilire le specifiche relative alla forma, alle dimensioni, all’impaginazione, al contrasto e al contenuto di entrambi i messaggi.
Foto di Chris Boland su Unsplash







