Scommesse, la Cassazione cambia le regole sull’imposta unica: soddisfazione dello studio legale Agnello

Cassazione: con documentazione contabile si tassa sul margine reale, svolta per operatori esteri.

Una pronuncia destinata a incidere in modo rilevante sul contenzioso relativo all’imposta unica sulle scommesse. La Corte di Cassazione ha fissato un principio di diritto che segna un cambio di passo nella determinazione della base imponibile.

Secondo i giudici di legittimità, anche gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale possono essere tassati secondo il regime ordinario basato sul margine effettivo, differenza tra giocate e vincite, previsto dall’articolo 1, comma 945, della Legge 208/2015, purché venga fornita adeguata documentazione contabile.

“La presunzione fondata sul metodo induttivo può essere superata dal contribuente che fornisca idonea documentazione contabile”, sottolinea la Corte, indicando la possibilità per gli operatori di dimostrare il reale volume d’affari attraverso report delle giocate, prospetti riepilogativi, fatture e altri elementi utili.

La pronuncia assume rilievo in particolare per gli operatori esteri, spesso coinvolti in accertamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui casi legati a Stanleybet. La Corte richiama il principio della capacità contributiva, affermando che “la base imponibile deve essere ancorata ai ricavi effettivi dell’attività economica svolta”.

Nel caso esaminato, il ricorso è stato rigettato per assenza di documentazione contabile, ma il principio di diritto viene enunciato in modo esplicito: in presenza di dati verificabili, l’amministrazione è tenuta ad applicare il criterio del margine reale.

Soddisfazione viene espressa dallo Studio Legale Agnello: “Per gli operatori esteri rappresenta un ulteriore avvicinamento ai concessionari, un grande riconoscimento che conferma i risultati già ottenuti nelle corti di merito. Il principio è chiaro: quando l’operatore produce documentazione contabile, la tassazione deve essere calcolata sui ricavi e sull’attività realmente svolta”.

Secondo i legali, la decisione “consente di riportare la base imponibile sui ricavi dell’attività economica, in aderenza al principio di capacità contributiva e di imparzialità dell’azione amministrativa”, aprendo la strada a una possibile riduzione del contenzioso e a una maggiore uniformità nell’applicazione delle regole fiscali nel settore.