Nella riunione del 18 dicembre 2025 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha risposto a molti quesiti dei concessionari e in particolare sulla gestione dei conti gioco di igaming.
Da fonti vicine ai concessionari di gioco che hanno acquisito i nuovi titoli del riordino di iGaming, spuntano vari temi per quel che riguarda il botta e risposta tra le società e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dello scorso 18 dicembre 2025. Oltre il tema principale che ha riguardato il chiarimento sull’utilizzo di domini di primo livello e sottodomini per i verticali di gioco, sono state molte le questioni avanzate dai concessionari.
Una su tutte i conti gioco dei players, il vero motore del mercato, ovviamente, e che ancora si trova in una fase di transizione. Dopo la prima dead line dello scorso 13 novembre in cui tutti i giocatori delle skin sarebbero dovuti passare ai siti principali che hanno ottenuto la concessione, la fase di transizione è tutt’ora in corso.
I concessionari hanno chiesto: ai fini dell’accettazione del passaggio alla nuova concessione, nello scenario in cui gli utenti non abbiano espresso alcuna volontà durante il periodo transitorio, una volta completata la fase di certificazione e con l’entrata in vigore delle nuove linee guida, il concessionario potrà raccogliere il consenso e abilitare tali clienti all’utilizzo della nuova concessione?
Adm ha risposto tramite la Circolare n. 351477 del 19 giugno dell’Ufficio giochi a distanza, “dove è previsto espressamente che i conti di gioco passeranno nello stato sospeso per poi divenire dormienti, decorso il tempo previsto dalla legge. In questo periodo, il titolare del conto di gioco potrà comunque accettare il passaggio alla nuova concessione, esprimendo i necessari consensi”.
Niente paura, quindi, i players avranno tutto il tempo di “risvegliarsi” dal loro status, per poi riattivare la loro posizione e riprendere a giocare i crediti rimasti o di ricaricare e partecipare all’intrattenimento online.
L’altra questione chiedeva se, al fine di attivare definitivamente un conto di gioco, il Concessionario debba sempre essere in possesso della scansione fronte/retro del codice fiscale, oltre che della scansione del documento di identità inserito in fase di registrazione dal cliente.
Adm ha chiarito: “Sì, a meno che non si utilizzi il gestore di autenticazione di secondo livello con le modalità previste dalla determina ovvero non sia stata presentata una carta d’identità elettronica riportante essa stessa il codice fiscale”.





