Agcom sospende procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Totopartners, fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale per il marchio editoriale Giocabet Tv.
L’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) dispone con una delibera l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Totopartners, fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale per il marchio editoriale Giocabet Tv, per la presunta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 dell’allegato a) alla delibera n. 353/11/cons riguardante il mancato o irregolare rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi televisivi diffusi.
LE ACCUSE DEL CO.RE.COM: REGISTRAZIONI SPROVVISTE DI UN TIMECODE
Nel testo viene specificato che “nell’ambito delle attività di vigilanza delegate dall’Autorità al Co.re.com Piemonte in materia di servizi di media audiovisivi locali, con nota del 10 dicembre 2025 era stata richiesta alla società la trasmissione delle registrazioni integrali della programmazione diffusa nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2025 e il 2 novembre 2025, corredate dell’indicazione del gruppo data e ora, ai fini della verifica del rispetto della normativa vigente”.
“La società aveva trasmesso il materiale richiesto in data 18 dicembre 2025; tuttavia, dall’esame delle registrazioni era emerso che i file risultavano privi di un’indicazione leggibile del gruppo data e ora. Tale circostanza ha indotto il Co.re.com ad avviare il procedimento sanzionatorio mediante la notifica dell’atto di accertamento e contestazione n. 04/2026, avendo riscontrato che le registrazioni relative al periodo monitorato erano sprovviste di un timecode idoneo a consentire l’identificazione della data e dell’ora di diffusione dei programmi, in presunta violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS”.
LA DIFESA CONDOTTA DA TOTOPARTNERS
La società Totopartners ha tuttavia contestato “gli addebiti formulati, sostenendo che l’assenza di un’indicazione leggibile del gruppo data e ora nelle registrazioni trasmesse non fosse riconducibile a una carenza originaria delle stesse, bensì a un mero errore materiale verificatosi nella fase di esportazione dei file. In particolare, secondo quanto rappresentato dalla società, tale anomalia avrebbe determinato il posizionamento del timecode nella parte inferiore dello schermo, rendendolo di fatto non percepibile poiché coperto da una fascia grafica bianca sovrimpressa alle immagini”.
Pertanto ha specificato che “nel corso del supplemento istruttorio è stato osservato che, qualora l’illeggibilità del timecode fosse stata effettivamente determinata dalla sovrapposizione della fascia grafica, tale indicazione avrebbe dovuto comunque risultare visibile nelle sequenze della programmazione in cui la predetta fascia non era presente. La società ha, quindi, chiesto il riesame della propria posizione e l’archiviazione del procedimento sanzionatorio e a sostegno delle proprie deduzioni, ha trasmesso il registro dei programmi e un supporto Usb contenente le registrazioni del periodo monitorato, correttamente”.
LE VALUTAZIONI DI AGCOM E LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
“Ad esito dell’istruttoria svolta, e valutati gli scritti difensivi, il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha proposto a questa Autorità di non procedere nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale Totopartners alla comminazione di una sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell’art.8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS. La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.”
“Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che non risulta dimostrata la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa, ovvero che la registrazione dei programmi mandati in onda daT otopartners e consegnata all’organo richiedente sia effettivamente incompleta e pertanto inidonea a consentire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza sulla programmazione televisiva.”
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, l‘Autorità ha osservato quanto segue: “Da un lato, si rilevano criticità e incongruenze nelle registrazioni prodotte in prima istanza dalla società. Dall’altro, i nuovi elementi acquisiti dal Co.re.com nel corso dell’istruttoria non consentono di pervenire, con il grado di certezza richiesto ai fini sanzionatori, all’accertamento di una violazione sostanziale degli obblighi normativi gravanti sulla società, dal momento che questa ha comunque prodotto, in sede integrativa, registrazioni integrali nelle quali il gruppo data e ora risulta presente e leggibile”.
Con queste motivazioni finali Agcom dispone “l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte nei confronti della società Totopartners, esercente il servizio di media audiovisivo “Giocabet Tv” per la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS”.







