Una condanna a 6 mesi di reclusione e una ammenda da 3mila euro ma la sentenza viene notificata al carcere e al cittadino 17 anni dopo: la Cassazione rimuove il carcere, respinge il ricorso e stigmatizza il clamoroso ritardo.
Raccoglieva scommesse online in maniera illegale e in maniera “artigianale” ed era stato condannato a 8 mesi di reclusione al Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli. Il “problema” è che la sentenza della Corte d’Appello che confermò la responsabilità ma rideterminò la pena a 6 mesi, venne trasmessa 17 anni dopo ai Carabinieri. Per l’esattezza l’8 aprile dello scorso anno. E le forze dell’ordine stesse aspettano quasi un altro mese per inviare al carcere e notificare al detenuto.
Alla fine la Corte di Cassazione conferma la responsabilità, la condanna e il carico economico (3mila euro alla Cassa delle ammende) e respinge il ricorso ma la pena detentiva non è eseguibile per via dell’indulto sopravvenuto.
I fatti
Era il 2007 quando il cittadino viene condannato a 8 mesi di carcere per aver violato l’art. 4 L. 401/1989 e art. 88 TULPS (scommesse – capo a) e l’artt. 718, 719 comma 1 n. 2, 721 c.p. (giochi d’azzardo – capo b). La pena è stata dichiarata estinta per indulto.
Poi l’appello alla Corte di Napoli dichiara prescritto il capo b e viene confermata la responsabilità per il capo a) e ridetermina la pena in 6 mesi di reclusione. Qui saltano i tempi con la Corte d’Appello che trasmette la sentenza ai Carabinieri solo l’8.4.2025, cioè 17 anni dopo. I Carabinieri la inviano al carcere il 2.5.2025. Il difensore riferisce che l’estratto contumaciale è stato notificato al detenuto il 5.5.2025.
Il ricorso in Cassazione e le questioni giuridiche
La suprema Corte riconosce l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), introdotto dopo la sentenza d’appello, quindi invocato come norma più favorevole applicabile retroattivamente.
La difesa, ovviamente, ha puntato sul ritardo abnorme di 17 anni nella notifica e fatti di modesto allarme sociale (scommesse on-line “artigianali” tramite piattaforma straniera). L’avvocato ha puntato anche sulla non abitualità della condotta e applicando l’art. 131-bis come “rimedio” a una situazione ritenuta aberrante (pena per fatti di 22 anni prima).
Secondo i giudizi del Palazzaccio è applicabile retroattivamente l’art. 131-bis c.p. (come modificato dalla riforma Cartabia) a una sentenza d’appello del 2008 perché la norma è sostanziale e più favorevole, quindi retroattiva.
Si può applicare l’art. 131-bis in base al solo decorso del tempo / ritardo nella notifica? La Cassazione dice no: il ritardo, seppure gravissimo, non vale di per sé come indice di particolare tenuità del fatto.
Che cosa richiede concretamente l’art. 131-bis per essere applicato? Due condizioni congiunte: particolare tenuità dell’offesa (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, secondo art. 133 c.p.) e non abitualità del comportamento.
Il ritardo di 17 anni
La Cassazione definisce il ritardo “assolutamente ingiustificato”, da stigmatizzare ma chiarisce anche che il ritardo non è una condizione prevista dall’art. 131-bis e non può neanche sostituire i requisiti normativi (tenuità dell’offesa + non abitualità).
La prescrizione è saltata perché il ricorso è dichiarato inammissibile e non si instaura un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza non si possono applicare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Fonte sito ufficiale Corte di Cassazione







