La Corte di Giustizia Ue si è espressa sul ricorso proposto da Google Ireland dopo la sanzione comminata da Agcom di 750mila euro per alcuni video YouTube pubblicati che promuovevano giochi d’azzardo online in violazione della normativa italiana.
Google può essere ritenuta responsabile per i video YouTube di un creatore di contenuti vincolato da una partnership commerciale. È questo il risultato della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-421/24 | Agcom (Gioco d’azzardo online) dopo il provvedimento impugnato da Google innanzi al tribunale amministrativo italiano per poi invocare il diritto dell’Unione applicabile al commercio elettronico, e più in particolare il regime di deroga alla responsabilità di cui beneficiano gli hosting provider nei confronti dei contenuti pubblicati online da terzi.
I fatti
Il 19 luglio 2022 l’Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha irrogato a Google Ireland Ltd una sanzione di EUR 750.000 e le ha ordinato di rimuovere da YouTube diversi video che promuovevano i giochi d’azzardo online, in violazione della normativa italiana. Tali video erano stati pubblicati online da un creatore di contenuti vincolato a Google tramite un accordo di partnership commerciale che prevede, in particolare, una ripartizione dei ricavi provenienti dalla pubblicità trasmessa prima di ogni video. Tale accordo era stato preceduto da un controllo vertente sul contenuto dei video, sul tema del canale, sui video più visti o più recenti, nonché sui relativi metadati.
Le motivazione Agcom e il ruolo del Cds
Dopo l’impugnazione di Google, Agcom ha sostenuto che tale regime non fosse applicabile nel caso di specie, “poiché i giochi d’azzardo sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa europea relativa al commercio elettronico”. Adito della controversia, il Consiglio di Stato italiano ha deciso di interpellare la Corte di giustizia.
Le motivazioni della Corte Ue
Nella sua sentenza, la Corte rammenta anzitutto che “il diritto dell’Unione esclude i giochi d’azzardo dall’ambito di armonizzazione in materia di commercio elettronico, nonché tutte le attività che vi sono connesse, a causa di considerevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale che sussistono in merito tra gli Stati membri”.
Tuttavia, l’attività di hosting online “non è intrinsecamente connessa ai giochi d’azzardo, poiché essa consiste nella memorizzazione di contenuti forniti dall’utente in modo neutro, senza nessuna finalità di promozione. Di conseguenza, l’hosting di contenuti pubblicitari relativi ai giochi d’azzardo online non rientra nell’esclusione prevista dal diritto dell’Unione, bensì invece nella normativa europea sul commercio elettronico”.
Inoltre, al fine di beneficiare della deroga alla responsabilità relativa ai contenuti pubblicati su una piattaforma, l’operatore deve agire in qualità di “prestatore intermediario”, ossia svolgere un’attività puramente tecnica, automatica e passiva, che escluda qualsiasi conoscenza o controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate. “Ciò – prosegue l’Ue in una nota – non si verifica qualora un operatore esamini, allo scopo di concludere un accordo di partnership commerciale, il tema principale di un canale di video, i video più visti o più recenti di tale canale, nonché i relativi metadati. L’operatore acquisisce pertanto una conoscenza concreta del contenuto essenziale di un insieme di video e non può quindi sostenere di agire in qualità di prestatore intermediario”.
La competenza nazionale
Secondo i giudici Ue spetta al giudice nazionale “verificare, nell’ambito dell’accordo di partnership commerciale concluso con Google, se quest’ultima potesse ragionevolmente ignorare che il canale YouTube in questione aveva come tema principale i giochi d’azzardo e di fortuna e che quest’ultimo conteneva video che promuovevano siffatti giochi”.
La Corte non risolve le controversie nazionali
In chiusura la consueta specifica dei giudici: “Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile”.







