Consiglio di Stato e Ctd: in caso di migrazione il concessionario è un semplice collettore al totalizzatore nazionale

Il Consiglio di Stato confermano la sentenza del Tar Lazio respingendo un ricorso di un concessionario che voleva trattenere nella sua rete un Ctd regolarizzato che stava migrando su un’altra rete di gioco.

 

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado del Tar del Lazio stabilendo che, nel caso di Centri trasmissione dati regolarizzati, la titolarità del diritto alla raccolta delle scommesse resta in capo al soggetto titolare della licenza e non al concessionario che svolge il ruolo di mero collettore al totalizzatore nazionale. Il rapporto tra Ctd (o punto gioco) e Adm è bilaterale e di natura privatistica.
Nel corso dell’attività il titolare può chiudere deal con più concessionari, scegliendo quello tramite cui operare.
È quanto hanno deciso i giudici di Palazzo Spada con una sentenza del 3 luglio che ha visto protagonista un Ctd che si era regolarizzato grazie all’Art. 1, comma 643, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che consentiva a soggetti che offrivano scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale di regolarizzarsi (“emersione fiscale”).

I fatti

Il centro trasmissione dati si era legato ad un concessionario per poi migrare e collegarsi al totalizzatore tramite un’altro società concorrente del primo. Adm ha rilasciato i nuovi titoli autorizzatori a favore del Ctd tramite il nuovo concessionario ma il vecchio ha impugnato questi titoli davanti al Tar Lazio sostenendo di essere titolare di una posizione di interesse legittimo e di dover essere coinvolto nel procedimento. Va considerato che nell’emersione la titolarità del diritto di raccolta resta in capo al Ctd che viene ospitato sul proprio totalizzatore, assumendo oneri fiscali e di garanzia, regolati da un contratto privato col concessionario.

Il Tar Lazio fissa già i principi base

Nella sentenza n. 4016/2025 il Tar aveva respinto il ricorso del concessionario stabilendo che il rapporto pubblicistico rilevante è bilaterale Adm-Ctd e il concessionario svolge un ruolo di mero “collettore” (mette a disposizione il proprio totalizzatore e assume obblighi economico-contabili), ma il suo rapporto col centro è privatistico. La scelta di migrare verso altro concessionario rientra nelle sue facoltà autonome, in quanto titolare del diritto di raccolta.

Il concessionario uscente ha solo un interesse di fatto a conservare il rapporto contrattuale, non un interesse legittimo e il procedimento di migrazione non è un procedimento di autotutela rispetto ai titoli precedenti, per cui non si applica il principio del contrarius actus né è necessario riattivare l’intera sequenza procedimentale con tutti i soggetti inizialmente coinvolti.

Le motivazioni del concessionario

Secondo la concessionaria il rapporto con il Ctd non sarebbe meramente privatistico perché l’art. 15 della Convenzione di concessione impone contratti-tipo approvati da ADM con contenuti minimi (requisiti, cause di recesso, risoluzione, durata collegata alla concessione, obbligo di utilizzo del materiale del concessionario, ecc.); ciò dimostrerebbe che esiste un intreccio pubblico–privato tale da generare una posizione di interesse legittimo del concessionario.

Inoltre i nuovi titoli autorizzatori, come indicato nei loro stessi testi, comportano la caducazione dei titoli precedenti e la migrazione sarebbe un procedimento di secondo grado (o di rinnovazione ex art. 1, co. 643, lett. a), L. 190/2014), o comunque esercizio di autotutela. In quanto tale, avrebbe dovuto seguire lo stesso iter del primo rilascio, con partecipazione del concessionario originario.

Il Cds conferma il Tar

Tuttavia il Consiglio di Stato parte dal dato fondamentale: nella fattispecie di cui all’art. 1, co. 643, L. 190/2014 in modalità “CTD che usa un concessionario”, la titolarità del diritto di raccolta rimane al CTD. Inoltre il concessionario “ospita” il Ctd sul proprio totalizzatore, assumendo obblighi fiscali e di garanzia, regolati contrattualmente. L’adesione del concessionario alla dichiarazione di emersione è necessaria solo per consentire al centro in questione di usare il totalizzatore, ma il rapporto rimane tra Adm e Ctd.

Il concessionario non è titolare, rispetto all’autorizzazione pubblicistica rilasciata al CTD, di un interesse legittimo, ma solo di posizioni derivanti da rapporti privatistici. Il Cds smonta anche l’autotutela e la rinnovazione e il fatto che nei nuovi titoli si precisi che quelli precedenti cessano di avere efficacia è un effetto consequenziale della nuova situazione creata dalla scelta del CTD, non l’esercizio di un potere di annullamento/revoca in senso proprio. Il concessionario ha solo un interesse di fatto a mantenere il contratto con il punto gioco e non è, quindi, un soggetto necessario del procedimento di migrazione, né destinatario degli avvisi ex artt. 7–8 L. 241/1990.