Consiglio di Stato e Lotto: nei ritardi di pagamento contano anche sabato e domenica

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado del Tar Lazio che aveva accolto il ricorso di una ricevitoria del Lotto che aveva collezionato sette ritardi nei pagamenti: il weekend è compreso nei giorni del conteggio.

 

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e del Ministero dell’Economia e delle Finanze ribaltando una sentenza del Tar Lazio a favore di una ricevitoria del Lotto che si era vista togliere la connessione per la raccolta di gioco. Al centro della sentenza n. 5334 del 3 luglio 2026, c’è il weekend. Sì, è proprio così, il Tar Lazio aveva escluso sabato e domenica dal conteggio dei giorni di ritardo nei pagamenti di questa ricevitoria di Bergamo che si era visto togliere la licenza da Adm oltre a perdere il deposito cauzionale.
In particolare il titolare aveva accumulato sette tardivi versamenti dei proventi del gioco, tutti superiori ai tre giorni e di importo pari o superiore alla media settimanale dell’esercizio.

Il Tar accoglie in primo grado

Il Tribunale amministrativo regionale aveva annullato il provvedimento di revoca con sentenza in forma semplificata. Il punto decisivo era stato il criterio di calcolo dei giorni di ritardo.
Richiamando le circolari ADM n. 13386/2003 e n. 47846/2016 – che prevedono la revoca quando il ricevitore effettua “4 tardivi versamenti superiori a 3 giorni lavorativi e di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali” – il TAR aveva ritenuto “ragionevole” non considerare, nel conteggio dei giorni di ritardo, il sabato e la domenica.
Così facendo, per cinque dei sette ritardi contestati non si sarebbe integrata la fattispecie dei “tardivi versamenti superiori a 3 giorni lavorativi” e, quindi, a giudizio del TAR mancavano i presupposti per la revoca. Di qui l’annullamento dell’atto per difetto di istruttoria e di presupposti.

L’appello di Adm e la preliminare estromissione del Mef

Adm e Mef, come detto, hanno impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato. In via preliminare, è stata sollevata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Mef, che il Tar non aveva esaminato.
Su questo punto, Palazzo Spada è stato netto: il Mef è estraneo all’adozione della revoca, decisa da Adm. Di conseguenza, il Ministero viene estromesso dal giudizio. Non è sufficiente, infatti, richiamare le generali funzioni di indirizzo e vigilanza sulle agenzie fiscali previste dal d.lgs. n. 300/1999 per legittimare il coinvolgimento del MEF in un contenzioso relativo a un singolo provvedimento gestionale.
Il processo prosegue quindi solo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il cuore della decisione: contano anche sabato e domenica

Il vero nodo della vicenda è però un altro: nel calcolo dei “giorni di ritardo” vanno esclusi i giorni festivi e prefestivi, come aveva fatto il TAR, oppure no?
Il Consiglio di Stato non ha dubbi: l’esclusione di sabato e domenica dal computo è priva di base normativa.
Lo si evincerebbe anche dalle circolari Adm, che specificano – in questo solco – che la revoca scatta quando si verificano 4 tardivi versamenti superiori a 3 giorni lavorativi e di importo almeno pari alla media settimanale;

Ed è proprio su questo ultimo dato che si fonda la motivazione del Consiglio di Stato: la norma individua un dies ad quem (il giovedì) e non distingue, dopo quella data, fra giorni feriali e festivi. Ogni giorno che segue il giovedì è, dunque, un giorno di ritardo.

Sette ritardi in sei mesi

Nel caso concreto, nel periodo tra il 28 maggio e il 14 novembre 2024, alla ricevitoria erano stati contestati 7 versamenti tardivi, con ritardi compresi tra 5 e 12 giorni, per importi sempre superiori alla media settimanale (2.706,17 euro).
Calcolati correttamente i ritardi, includendo sabato e domenica, il quadro è chiaro: ci sono almeno 4 tardivi versamenti superiori ai 3 giorni e di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali, perfettamente sovrapponibili alla fattispecie prevista dalle circolari e coerenti con l’art. 34 della legge n. 1293/1957.

L’esito: appello accolto e ricorso originario respinto

Tirando le fila, il Consiglio di Stato ha estromesso il Mef dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e ha accolto l’appello dei Monopoli. Ha riformato integralmente la sentenza del TAR Lazio e ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla titolare della ricevitoria.

Per le ricevitorie e i concessionari questo si traduce in un accresciuto dovere di vigilanza sui flussi di cassa e sul rispetto puntuale delle scadenze, evitando di confidare in interpretazioni elastiche dei termini, specie quando il rapporto con l’Amministrazione ha una forte componente fiduciaria e si svolge intorno alla gestione di denaro pubblico.

Foto Labsus