Il Tar Lecce nega la sospensione cautelare del provvedimento con cui il Questore aveva negato la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.
“A una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, prescindendo – allo stato – da una valutazione approfondita del fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio, all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria e urgente e, in particolare, di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (22 luglio 2026).”
Questa la motivazione che ha portato il Tar Lecce a respingere, con un decreto, la richiesta di sospensione cautelare presentata contro il diniego – da parte della Questura – del rilascio della licenza per l’attività di raccolta delle scommesse.
Il giudice sottolinea poi la “natura meramente pretensiva dell’interesse azionato“, ossia finalizzato a ottenere una licenza non ancora posseduta e, comunque, i “prevalenti interessi pubblici – rispetto a quello privato – connessi all’esercizio dell’attività in questione”.
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