Cassazione: ‘Raccolta scommesse, quando è attività organizzata serve concessione in Italia’

La Corte di cassazione ribadisce i punti fondamentali per definire abusiva una raccolta di scommesse e dichiara inammissibile un ricorso presentato in merito.

 

La Corte di cassazione ha confermato una condanna per l’attività di raccolta e intermediazione di scommesse sportive senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps, svolta per conto di un operatore estero.
Il passaggio più importante della sentenza riguarda la distinzione tra la semplice messa a disposizione di un computer con accesso a Internet e una vera e propria attività organizzata di raccolta e intermediazione di scommesse.
La difesa sosteneva che nel locale fosse semplicemente consentita la libera navigazione Internet e che, pertanto, non vi fosse una vera attività di raccolta di scommesse, ma la Cassazione respinge nettamente questa ricostruzione. Secondo la Corte, infatti, gli elementi accertati dimostravano un’attività organizzata: nel locale vi era un front office con computer e stampante, una postazione collegata al sito e utilizzata con un conto gioco; nel periodo dal 1° al 7 marzo 2018 risultavano 2.131 schedine per un valore complessivo di 5.227 euro. Le giocate erano inoltre effettuate tramite su un conto gioco riconducibile all’imputato.
A ciò si aggiungevano le ricevute delle scommesse rinvenute nel cestino e una cassetta contenente denaro contante.
Per la Cassazione, questi elementi escludono che si trattasse di una semplice postazione Internet: “Elementi tutti che escludevano […] l’eventualità che nel caso in esame ci si trovasse di fronte ad un’ipotesi di mera messa a disposizione del PC a navigazione libera senza alcun tipo di organizzazione” si legge nella sentenza.

Il principio è particolarmente rilevante: non conta la qualificazione formale del locale come sala giochi o Internet point, ma l’attività concretamente svolta.
Infatti, la Corte considera irrilevanti sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza relativa alla sala giochi sia l’iscrizione come Internet point, perché tali titoli riguardavano attività diverse da quella effettivamente accertata.
La Cassazione ribadisce poi un orientamento ormai consolidato: integra il reato previsto dall’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401/1989 la raccolta di scommesse su eventi sportivi effettuata tramite intermediazione per conto di un bookmaker straniero senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza.
La Corte richiama espressamente questo principio: “Integra il reato previsto dall’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989 […] la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza”.

La questione non riguarda quindi soltanto il bookmaker straniero: anche il soggetto italiano che organizza e raccoglie concretamente le scommesse deve essere munito del necessario titolo autorizzativo.
Uno degli argomenti principali della difesa era che l’operatore fosse autorizzato in Austria e che, alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, non potesse essere sanzionata l’attività di raccolta collegata a un bookmaker straniero.
Ma la Cassazione non accoglie l’argomento, sottolineando che la difesa non aveva dimostrato che l’operatore estero fosse stato illegittimamente escluso dalle gare italiane.

La Corte precisa infatti che l’accusa deve dimostrare la condotta di raccolta e l’assenza della licenza ex art. 88 Tulps; se la difesa invoca invece la contrarietà della disciplina italiana al diritto dell’Unione, deve dimostrare la specifica situazione discriminatoria. “L’onere della prova in capo all’accusa si esaurisce con la dimostrazione della condotta materiale del reato […] e dell’assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps in capo all’esercente”.
E, sul versante difensivo: “È onere della difesa che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno […] dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell’illegittimo diniego di autorizzazione”.
Quindi, la semplice esistenza di un’autorizzazione del bookmaker nello Stato estero non è sufficiente a escludere la responsabilità del soggetto che in Italia raccoglie concretamente le scommesse.

La sentenza è particolarmente significativa perché distingue tra un autentico servizio transfrontaliero e una vera e propria attività di raccolta di scommesse svolta in Italia.
La Cassazione ribadisce che, quando l’operatore italiano non si limita a trasmettere le scommesse al bookmaker straniero, ma svolge un’attività organizzata di intermediazione e raccolta, la necessità dell’autorizzazione riguarda direttamente l’attività svolta in Italia.
“Qualora l’agente non si sia limitato alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, ma abbia posto in essere […] un’attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, rimane escluso ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dell’allibratore straniero alle gare”, si legge.
In altre parole, il collegamento con un bookmaker estero non trasforma automaticamente l’attività italiana in un servizio transfrontaliero lecito.

Se il gestore italiano organizza materialmente la raccolta, mette a disposizione la propria infrastruttura, utilizza propri conti di gioco o comunque rende possibile la giocata in modo organizzato, entra in gioco la disciplina italiana sulle concessioni e sulle autorizzazioni.
Nella sentenza anche un passaggio relativo al conto gioco.
La Corte richiama un precedente secondo cui “quando il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero mette a disposizione dei clienti il proprio conto-gioco, consentendo la giocata senza far risultare chi la abbia realmente effettuata, il suo legame con detto bookmaker diviene irrilevante”.
La conseguenza è che il rapporto con il bookmaker straniero non è sufficiente a giustificare la condotta: ciò che rileva è chi organizza e rende concretamente possibile la raccolta delle scommesse sul territorio italiano.
La Corte affronta anche, e ancora una volta, il tema della compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione europea.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, osserva che la normativa italiana può prevedere restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi quando siano giustificate da finalità legittime e rispettino il principio di proporzionalità.
In particolare, viene richiamato l’obiettivo di contrastare la criminalità collegata al gioco d’azzardo: “L’obiettivo perseguito dalla normativa italiana, attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo, è idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali”.
La sentenza, quindi, riconosce la particolare rilevanza pubblicistica del settore dei giochi e delle scommesse, nel quale il sistema concessorio e autorizzatorio è collegato anche alla necessità di controllare e prevenire fenomeni criminali.

 

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