Antiriciclaggio, dal 1° luglio nuove regole Uif per gli operatori di gioco

Le segnalazioni dovranno basarsi sul rischio reale, non su soglie automatiche.

Dal 1° luglio 2026, cambiano le regole per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette nel settore antiriciclaggio, con ricadute dirette anche sul comparto del gioco pubblico. Le nuove istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia sostituiscono il provvedimento che era in vigore dal 2011, aggiornando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 231 del 2007 per tutti i soggetti tenuti al rispetto della normativa, compresi i concessionari e i prestatori di servizi di gioco.

Il testo, firmato lo scorso 18 dicembre, non punta ad aumentare il numero delle segnalazioni ma a migliorarne la qualità, spostando l’attenzione verso una valutazione del rischio più rigorosa e una maggiore responsabilità diretta degli operatori. Per il gioco pubblico non sono previsti obblighi specifici riservati al settore, ma le disposizioni si applicano comunque per intero a concessionari e prestatori, citati esplicitamente tra i destinatari del provvedimento.

Il cambiamento più rilevante riguarda il superamento degli automatismi che finora hanno guidato l’invio delle segnalazioni. La Uif chiarisce che il solo superamento di una soglia economica, una richiesta di informazioni arrivata dalle autorità o la presenza di notizie negative su un cliente non bastano più, da soli, a giustificare l’invio di una segnalazione. Ogni operazione dovrà essere valutata nel merito, incrociando il profilo del cliente con le informazioni effettivamente disponibili. Per gli operatori del gioco significa rivedere le procedure interne in modo da intercettare le anomalie reali, abbandonando la logica della segnalazione cautelativa fatta solo per non rischiare.

Tra le novità più discusse c’è l’apertura all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per individuare le anomalie. La Uif specifica però che questi sistemi potranno avere solo un ruolo di supporto: la decisione finale sull’invio di una segnalazione dovrà sempre passare da una verifica umana. Viene introdotta anche la possibilità, nel rispetto della riservatezza prevista dal decreto antiriciclaggio, di condividere informazioni tra soggetti obbligati quando le operazioni analizzate presentano elementi in comune.

Sul piano operativo si rafforza anche il meccanismo di feedback dell’Unità, che almeno ogni sei mesi fornirà riscontri sulla qualità delle segnalazioni ricevute, distinguendo quelle prive di elementi di rischio sufficienti da quelle classificate a basso rischio. Gli operatori dovranno tenerne conto per affinare progressivamente i propri sistemi di analisi. Viene disciplinata anche la sospensione delle operazioni sospette: in presenza dei presupposti, il soggetto obbligato potrà chiedere all’Uif di valutare l’esercizio del potere di sospensione tramite una segnalazione qualificata, con una durata massima di cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Dal punto di vista organizzativo viene formalizzata la figura del referente per le segnalazioni sospette, insieme alle caratteristiche che le procedure interne dovranno avere in termini di efficacia, tempestività e riservatezza. Resta fermo che la decisione di segnalare e il relativo invio all’Uif non potranno essere affidati a soggetti esterni. Le istruzioni richiamano il comparto del gioco anche nelle definizioni operative, includendo tra le operazioni rilevanti quelle svolte nell’ambito di un conto di gioco o di singole giocate, e indicando tra i soggetti interessati anche distributori ed esercenti.