La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un detenuto che aveva chiesto i servizi sociali per la cura al Serd della sua dipendenza da gioco d’azzardo ma quest’ultima non è assimilabile ad alcolismo e tossicodipendenza.
Un cittadino siciliano condannato e che sta scontando la pena in carcere, ha chiesto l’affidamento ai servizi sociali per via della ludopatia di cui è affetto. Prima il Tribunale di Messina e la Corte di Cassazione poi, ha respinto la richiesta e il ricorso. Perché? “La ludopatia non è assimilabile alla tossicodipendenza, all’alcolismo, per fruire dei benefici speciali previsti per questi malati”.
Un principio che non declassa di certo la gravità delle dipendenza dal gioco d’azzardo ma che la pone su un altro piano rispetto ai danni reali alla salute e al fisico dei malati.
I fatti
Il condannato aveva chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen. ma anche l’affidamento in prova “terapeutico” ex art. 94 d.P.R. 309/1990 (misura speciale per tossico/alcol-dipendenti), fondandosi sulla propria ludopatia (dipendenza da gioco d’azzardo). Il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 94 d.P.R. 309/1990 e l’ha rigettata ex art. 47 ord. pen. Da qui il ricorso in Cassazione.
Le motivazioni dei giudici
La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: l’art. 94 d.P.R. 309/1990 si applica solo a: • soggetti affetti da tossicodipendenza; • soggetti affetti da alcooldipendenza.
La norma ha carattere eccezionale e, per questo, non è ammessa l’applicazione analogica ad altre forme di dipendenza (come la ludopatia).
La Corte richiama precedenti (Sez. 2, n. 18162/2015; Sez. 1, n. 37829/2022) e, ormai, anche su altri istituti (continuazione ex art. 671 c.p.p.), si dice chiaramente che la ludopatia non è assimilabile alla tossicodipendenza per fruire dei benefici speciali previsti per i tossico/alcooldipendenti.
L’istanza subordinata ex art. 94 è correttamente dichiarata inammissibile dal Tribunale. Il ricorrente in Cassazione si limita a ribadire la presenza di documentazione sul gioco d’azzardo e la disponibilità del Serd a prenderlo in carico, ma non si confronta con l’argomento giuridico decisivo (inapplicabilità dell’art. 94 alla ludopatia).
Il caso
Tornando alla decisione del Tribunale di Messina, i giudici avevano motivato il rigetto sulla base di gravità delle condotte per cui l’interessato sta espiando la pena e avevano valutato la sua indole aggressiva desumibile dai fatti nonostante un comportamento intramurario corretto, ma ancora recente il percorso trattamentale (ha ottenuto permessi premio solo da agosto 2025). Il Tribunale ha rilevato l’esigenza di un ulteriore periodo di osservazione, perché non è ancora certo che il cambiamento sia stabile e genuino.
La Cassazione giudica questa motivazione giuridicamente corretta, completa, logica e non contraddittoria quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente in Cassazione contesta in modo meramente oppositivo le valutazioni del Tribunale, lamentando la mancata considerazione del percorso rieducativo e richiamando in astratto alcune massime giurisprudenziali; ma non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione, né contesta puntualmente le ragioni di fatto poste a base del rigetto.
I principi emersi
La ludopatia, allo stato dell’orientamento della Cassazione, non consente l’accesso all’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, che è riservato ai tossico e alcooldipendenti. Chi è affetto da ludopatia potrà chiedere solo misure “ordinarie” (art. 47, 47-ter, 50 ord. pen., ecc.), dove la patologia potrà essere valutata come elemento del percorso rieducativo, ma non dà accesso a canali speciali equiparati ai tossicodipendenti.
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