Il ministro Tommaso Foti trasmette al Parlamento l’elenco della procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea: focus anche su giochi e scommesse.
Trasmesso anche alla Camera dei deputati l’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, presentato dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti e aggiornato al 31 marzo del 2026. Nel documento ci si focalizza anche sulla tematica dei giochi e in particolare su due ordinanze della Corte di giustizia europea, chiamata in causa dal Tar Lazio e dal Consiglio della giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
In particolare, la prima ordinanza (della decima sezione), in merito all’aggiudicazione di contratti di concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, stabilisce che “la direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretata nel senso che: essa è applicabile a concessioni, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), di tale direttiva, che sono state aggiudicate prima delle date di entrata in vigore e di scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, ma sono state prorogate da una disposizione legislativa entrata in vigore dopo tali date. In tale situazione, gli articoli 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili” e che “gli artt. 5 e 43 della direttiva 2014/23 devono essere interpretati nel senso che: un’amministrazione aggiudicatrice non deve necessariamente disporre del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione in condizioni normali, finché perdurino tali eventi e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio di detta concessione”.
Su impulso del Consiglio della giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che ha interpellato la Cjeu sulla normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e di una concessione per motivi imperativi di interesse generale e di lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d’azzardo, l’ottava sezione della Corte statuisce che “gli articoli 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un’autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’organizzazione e della raccolta di scommesse”.
foto tratta dalla pagina Facebook di Tommaso Foti







