Riordino casinò, le tante ragioni per un intervento

L’analista di gaming Mauro Natta enumera le ragioni per cui si renderebbe necessaria una riforma organica anche del settore dei casinò.

 

di Mauro Natta

Mi dispiace iniziare, ancora una volta, richiamando la sentenza n. 152 del 1985 della Corte Costituzionale. Sarò clemente e non ne citerò, per intero, la solita parte nella quale si invita il legislatore a considerare il mettere in ordine l’attività delle case da gioco in mancanza di un ordinamento organico.

Non sono qui certamente a perorare l’incremento numerico dei casinò, non è compito di chi scrive commentare il connubio possibile tra turismo e territori che vantano la presenza di una casa da gioco. La sensibile rilevanza dell’industria turistica e della ristorazione nella composizione del prodotto interno lordo, il più che credibile e possibile accostamento tra turismo ed occupazione ne sono, a mio avviso, una dimostrazione. Nel caso specifico si nota, in quanto diretta e dell’indotto, come mi pare rammentare l’occupazione fosse un tema ricorrente nei diversi progetti e disegni di legge che dal 1992 si sono susseguiti in tema di case da gioco.

Ma ritengo altrettanto utile, nel contesto generale nel quale si parla di gioco fisico e legale e senza omettere i più recenti fatti al momento presunti, legiferare allo scopo dichiarato di porre fine alla mancanza di una legislazione organica del settore. Un provvedimento legislativo che potrebbe originare dalla emanazione di norme obbligatorie per il controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi in ragione della natura giuridica delle entrate che, all’Ente pubblico proprietario e concedente, derivano dalla gestione della casa da gioco a prescindere se in concessione al privato o al pubblico.

Recentemente mi sono trovato a scrivere del numero (oltre i 200) casinò esistenti in Francia, dell’esagerazione che non vedrei assolutamente in Italia perché tendo a privilegiare poco, magari piccolo e bello per rivolgersi a un turismo di qualità senza considerare opportunamente ogni altra direzione dell’offerta che, forse è sempre stato il mio pallino, deve adeguarsi alla domanda.

Ma, a mio avviso, non può ignorarsi che la casa da gioco, non potendo essere che di proprietà pubblica, richiede la disponibilità di strutture, principali ed accessorie e di non poco conto, investimenti tali da comportare scelte conseguenti che non ritengo possano essere affrontate se non nell’ambito di un progetto specifico la cui prima pietra potrebbe consistere nel varo della legislazione organica che mi permetto, qui, di rammentare.

D’altra parte ritengo che si possa convenire che dalla casa da gioco ci si deve attendere un tramite per mettere a terra progetti che, richiedendo impegni non indifferenti, avrebbero una realizzazione differita. In altri termini una sorta di autofinanziamento alla realizzazione del quale concorre una meritevole attenzione al fattore occupazionale.

Mi permetto di citare un esempio di quanto immediatamente precede.
La vincita al gioco (realizzata nei casinò autorizzati) è esente da imposizione in capo al giocatore vincente. Infatti l’art.10 ter della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 che provvede alla conversione in legge della Finanziaria per il 1997, L. 31 dicembre 1996, n. 669, recita:

All’art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma 1:
“La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”.
La motivazione del provvedimento legislativo citato altro non può significare, mi pare, che la tassazione delle vincite, anche con ritenuta alla fonte come ventilato e fortunatamente non attuato, avrebbe causato un calo nell’occupazione diretta e dell’indotto e, forse ancor più grave, minori benefici economici per gli Enti pubblici titolari dell’autorizzazione.
La natura giuridica, in precedenza ricordata, delle entrate derivanti all’ente pubblico dalla casa da gioco è pubblicistica e/o tributaria; si ricava pacificamente sia dal dettato della L. n. 488/86, ex D. L. n.318/86, sia dalla collocazione nel bilancio degli enti pubblici sul territorio dei quali insiste una casa da gioco.

Con l’entrata in vigore della Legge Europea 2015, precisamente l’art.7 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014 …) viene decretato che le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Quindi, osservare come lo Stato è intervenuto in passato a favore del comparto turismo del quale fanno parte integrante le case da gioco in ragione delle entrate a favore degli Enti periferici proprietari e dell’occupazione, pare un incentivo all’avvio di uno studio per una legislazione organica mancante che regolarizzi, uniformandolo, il settore esistente.

 

foto di Ben Lambert su Unsplash