La Corte di Cassazione ha confermato il principio per il quale le vincite da gioco vanno sempre dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi in caso di percezione del Reddito di Cittadinanza e ignorantia legis non excusat.
Una sentenza della Corte di Cassazione delle scorse settimane ha rigettato il ricorso di un contribuente che aveva perso il reddito di cittadinanza per non aver dichiarato le vincite di gioco in alcune dichiarazioni dei redditi e nelle autodichiarazioni per accesso al sussidio. Uno dei motivi del ricorso puntava sull’assenza di indicazioni dell’impiegato del CAF che non avrebbe informato il ricorrente dei rischi in caso di mancata dichiarazione delle variazioni della posizione reddituale.
Un contribuente siciliano aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo (18/04/2025) che confermava la condanna per il reato di cui all’art. 7 d.l. 4/2019 (falsa dichiarazione nell’autodichiarazione per accesso al reddito di cittadinanza) per omissione di indicazione nelle D.S.U. di vincite di gioco del 2017-2018.
Il ricorso è stato rigettato integralmente e si basava sulla presunta errata applicazione della norma contestando la riconducibilità delle vincite al requisito reddituale da considerare ai fini della DSU, soprattutto in ragione del fatto che la conversione del d.l. n.4/2019 sarebbe intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione stessa. Si contestava, poi, la mancata informativa da parte dell’operatore del CAF circa le conseguenze penali delle dichiarazioni rese (errore inevitabile/inesimente dell’errore).
La Corte ha ribadito l’onere, a carico dell’impugnante, di indicare l’argomento decisivo contenuto nella memoria che il giudice non avrebbe valutato e che avrebbe inciso sulla motivazione/responsabilità. L’assenza di specificità rende il motivo inammissibile.
L’altro principio è quello della riconducibilità delle vincite al reddito significativo: la Cassazione conferma e richiama precedenti autorevoli secondo cui le vincite da gioco, pur soggette a ritenuta a titolo d’imposta, concorrono al reddito rilevante ai fini del calcolo del reddito di cittadinanza e dunque la loro omissione nella DSU integra il reato di cui all’art. 7 d.l. 4/2019. Viene richiamata, tra l’altro, giurisprudenza di legittimità su alcuni precedenti.
Ovviamente l’errore/ignoranza della legge non scusano: la tesi difensiva che l’operatore del CAF non avrebbe adeguatamente informato sull’effetto delle dichiarazioni è respinta. L’ignoranza o l’errore sulla legge penale non escludono il dolo richiesto dal reato, essendo il precetto non oscuro e non tale da integrare l’errore inevitabile.
In questo caso viene confermata la qualificazione delle vincite da gioco come redditi rilevanti per la determinazione del requisito di accesso al reddito di cittadinanza, con conseguente obbligo di indicazione in sede di autodichiarazione.
Ribadito l’orientamento secondo cui la mancata indicazione di tali somme integra la fattispecie penale prevista dall’art. 7 d.l. 4/2019.
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