Tar Emilia Romagna: i diritti Awp non sono trasferibili in caso di subingresso in una sala giochi

Da proprietario a proprietario subentrante le autorizzazioni ex art. 86 del tulps hanno natura intuitu personae e non sono trasferibili: lo ha deciso il Tar Emilia Romagna.

 

Un’importante sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna nella sezione 1, ha ribadito un principio fondamentale nelle licenze comma 6: le autorizzazioni ex art. 86 del TULPS hanno natura intuitu personae e non sono trasferibili. In effetti, secondo i giudici e l’orientamento giurisprudenziale, il subingresso non vale a far decorrere diritti relativi a installazione di apparecchi AWP ove normative successive o limiti distanziali non consentano la prosecuzione. Il Comune ha correttamente rilasciato la licenza di una nuova gestione di un locale di Riccione ma con la prescrizione di non validità ai fini dell’installazione AWP, in ragione dei limiti distanziali.

Alla fine, quindi, il ricorso è stato respinto nella sostanza relativamente alle censure principali sulla validità del rilascio con prescrizione AWP e su altre doglianze; tuttavia l’atto è stato parzialmente accolto solo sul profilo specifico della mancata concessione della proroga/possibilità di delocalizzazione.

A livello pratico si è verificato un annullamento limitato dell’atto impugnato nella parte che riguarda la mancata comunicazione/concessione dei termini di proroga ed è stato ordinato al Comune di consentire la possibilità prevista di proroga/termine per delocalizzazione.

Il ricorso era di un locale contro il Comune di Riccione per vizi connessi al rilascio di licenza ex art. 86 TULPS per subingresso nella gestione di una sala giochi e per provvedimenti comunali relativi a prescrizioni sulla non validità dell’installazione di apparecchi AWP (art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) per violazione dei limiti distanziali dai “luoghi sensibili”.

Tra le altre questioni giuridiche rilevanti vi è quella del legittimo affidamento: il TAR non riconosce un affidamento tutelabile del subentrante verso una situazione normativa e di vincoli (distanze) già esistenti e noti; non può essere fatto valere un vantaggio “propter rem” in caso di acquisto successivo all’entrata in vigore dei vincoli.

Il TAR ha anche accolto il motivo relativo alla mancata comunicazione della possibilità di fruire della proroga di 6 mesi (prevista dalla delibera regionale GR n. 831/2017) per cessazione/delocalizzazione dell’attività con apparecchi. Il Comune non ha informato la ricorrente dell’opzione di proroga né concesso i termini previsti, pertanto l’atto è illegittimo in questa parte.

Il rigetto delle censure dei giudici è relativo al tentativo di trasformare un subingresso commerciale in un diritto automatico alle medesime installazioni di apparecchi AWP: l’assetto normativo e la natura personale delle autorizzazioni di polizia prevalgono.
Tuttavia, il Comune è tenuto a rispettare gli obblighi procedurali e di comunicazione previsti dalle delibere/regole locali: la mancata concessione delle proroghe previste è illegittima e va sanata.

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