Secondo il Consiglio di Stato l’inerzia dell’Agenzia nel restituire la licenza dopo il verdetto del Tar fa scattare il risarcimento per danno da ritardo pari a 20mila euro.
“La condotta negligente dell’Adm sarebbe emersa in maniera evidente soprattutto a seguito della richiamata pronuncia del Tar del 23 giugno 2022 e ha acquisito valore di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. per la mancata impugnazione, atteso che l’Agenzia ha omesso di dare esecuzione alla predetta sentenza anche emettendo, nell’immediatezza, un provvedimento di annullamento in via di autotutela del provvedimento di cancellazione, lasciando che i suoi effetti interdittivi si protraessero sine causa.” Con questa sentenza il Consiglio di Stato accoglie in parte il ricorso di un operatore contro l’’Agenzia delle dogane e monopoli sulla riforma della sentenza del Tar Lazio, sezione seconda, del 1° luglio 2024.
L’appellante è il titolare di una ditta individuale di Nuoro in cui erano installate otto apparecchiature ex articolo 110 comma 6 del Tulps. L’Agenzia delle dogane e monopoli della città, con provvedimento del 29 maggio 2019 aveva dunque disposto la cancellazione del titolare dall’elenco Ries (Registro degli operatori di gioco), contestandogli di non avere eseguito il versamento di €150 per l’iscrizione annuale nell’elenco.
L’interessato ha poi “impugnato detto atto dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Seconda Sezione del 23 giugno 2022, passata in giudicato in quanto non appellata, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di cancellazione”.
Secondo il parere del Consiglio di Stato l’interessato aveva “obiettivamente violato la normativa di settore, atteso che aveva versato il quantum dovuto solo a seguito della notifica del preavviso di cancellazione dall’elenco, per cui aveva reso un’autocertificazione non veridica, avendo dichiarato di essere in possesso della quietanza attestante il pagamento della somma”.
Il sistema di autocertificazione “è fondato sul principio di autoresponsabilità, sicché il dichiarante comunque risponde del contenuto della dichiarazione, anche ove il fatto dichiarato sia stato in concreto posto in essere da un terzo incaricato. In altri termini, nei casi della specie, ricorre la responsabilità in capo al soggetto che affida l’incarico per culpa in eligendo, nella scelta dell’incaricato, e per culpa in vigilando, per omesso controllo sull’attività svolta dal preposto.
In sintesi se il titolare “avesse diligentemente provveduto al versamento nei termini dell’importo dovuto, nessun danno sarebbe stato generato”. A questo però viene aggiunto che “sussiste l’esclusiva responsabilità dell’Adm per l’arco temporale dal 23 giugno 2022 (data di pubblicazione della sentenza Tar di annullamento) al 7 marzo 2023 (data in cui l’Amministrazione ha eseguito la sentenza mediante nuova iscrizione nell’elenco), atteso che per tale periodo non sussiste alcuna giustificazione al ritardo amministrativo nell’esecuzione della sentenza del Tar per il Lazio n. 8562 del 23 giugno 2022, immediatamente esecutiva e mai impugnata”.
In sintesi il principio fondamentale per cui il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione di primo grado del Tar riguarda la condotta della pubblica amministrazione (l’Agenzia delle dogane e monopoli – Adm) successiva alla prima sentenza di annullamento, configurando una netta distinzione tra due diversi periodi temporali.
In conclusione “l’appello deve essere in parte accolto, nei sensi e nei limiti di quanto in precedenza statuito, e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l’Agenzia delle dogane e monopoli deve essere condannata al risarcimento del danno nei confronti dell’appellante nella misura di 20mila euro. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in 3mila euro, oltre accessori di legge, sono poste a favore dell’appellante ed a carico dell’Adm”.







