Il Tar Bolzano respinge il ricorso di una sala slot contro lo stop di 30 giorni disposto dalla Questura visto che si era trasformato in luogo di aggregazione per pregiudicati.
Con una sentenza, il Tar Bolzano conferma la validità della chiusura per 30 giorni a una sala giochi con della città altoatesina, disposta dalla Questura dopo che la stessa aveva accertato che “il locale si fosse stabilmente trasformato in un abituale luogo di aggregazione di soggetti pregiudicati o comunque gravati da precedenti di polizia, circostanza ritenuta dall’Autorità, di per sé, sintomatica di una situazione concreta e attuale di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Nel locale era stato anche trovato un minore pregiudicato intento all’utilizzo di apparecchi da gioco, “circostanza ritenuta particolarmente grave in quanto indicativa di rilevanti e persistenti carenze nei sistemi di controllo e nelle modalità di gestione dell’esercizio, tali da consentire indebitamente l’accesso e la permanenza di soggetti minorenni”.
Nel ritenere “infondato” il ricorso presentato dalla sala, il Tar osserva, riferendosi a precedenti decisioni, che “la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività: ne consegue che tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico” . Inoltre, gli accertamenti svolti dall’Autorità di pubblica sicurezza “costituiscono piena prova dei fatti svoltisi nei pressi del locale e che l’adozione del provvedimento a finalità preventiva ben può prescindere dalla concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare della licenza, purché sussista un chiaro collegamento tra l’attività del pubblico esercizio e la reiterata presenza, all’interno e in prossimità di esso, di soggetti pericolosi o dediti ad attività contrarie alla sicurezza e all’ordine pubblico” . Inoltre, quanto alla condizione normativa della presenza di “persone pregiudicate o pericolose”, tale qualificazione “può fondarsi ragionevolmente sugli accertamenti di polizia compiuti in seguito ai controlli eseguiti in loco, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine delle vicende penali e amministrative (condanne, sanzioni, ecc.) che hanno interessato tali persone. Neppure è rilevante che i soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nei vari controlli non siamo sempre gli stessi, in quanto l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli”. La ratio dell’istituto della sospensione in esame è quella di “produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività”.
Proprio in quanto misura di prevenzione volta a impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico e non di provvedimento repressivo di specifiche violazioni o sanzionatorio di dirette responsabilità del soggetto, non è richiesto “necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ne consente l’adozione ogniqualvolta, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’autorità preposta, l’esercizio, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini “.
Ciò premesso “il provvedimento si fonda sulla constatazione che l’esercizio in questione, sia divenuto un abituale punto di ritrovo per soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, in ragione della loro costante significativa presenza. Tale circostanza è stata ritenuta dall’Autorità procedente, di per sé, idonea a configurare una situazione concreta e attuale di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 100 Tulps”.
Viene inoltre rilevato che, nel corso dei tre controlli “è stata riscontrata la presenza di soggetti con precedenti per reati di diversa natura, circostanza indicativa di una frequentazione abituale del locale da parte di individui connotati da pericolosità sociale”.
Infine il provvedimento dà atto che il titolare della licenza, “era già stato destinatario di tre distinti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 100 Tulps”. E proprio in ragione della necessità di prevenire in via immeditata ulteriori situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e di interrompere una condizione ormai strutturata di pericolo, “l’Amministrazione nel provvedimento impugnato ha affermato di aver omesso la comunicazione di avvio del procedimento.
Nel caso di specie, “il provvedimento impugnato ha valorizzato la stabile frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati quale elemento idoneo a sorreggere il giudizio di pericolosità del contesto, richiamando altresì, in via accessoria, le modalità di gestione dell’esercizio e l’assenza di adeguate cautele organizzative”.
Bolzano, foto di Fabrizio Coco su Unsplash






