Il Tar Lombardia ricorda come condanne in materia di gioco ostino all’esercizio di attività commerciali.
“Il secondo comma dell’art.71 del Dlgs n.51/2010 prevede che ‘Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi’. Il successivo terzo comma precisa che ‘il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione’.
Lo ricorda il Tar Lombardia, in una sentenza nella quale respinge un ricorso che era stato presentato contro il Comune di Gallarate da un soggetto (omissato) a cui era stato vietato di proseguire l’attività di vendita a domicilio e di commercio di vicinato.
In dettaglio, il Tar stabilisce che l’amministrazione comunale ha correttamente applicato l’art. 71 del Dlgs 59/2010, che richiede il possesso di requisiti morali di onorabilità per poter esercitare attività commerciali, mentre il ricorrente, condannato in via definitiva per reati gravissimi contro la persona (riduzione in schiavitù, tratta, commercio di schiavi, minaccia), non possedeva tali requisiti.
La condanna definitiva, non seguita da riabilitazione penale, comporta l’interdizione dall’attività commerciale per un periodo di almeno cinque anni e comunque fino alla riabilitazione, dunque il Comune aveva l’obbligo vincolato di impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività commerciale.
Il Tar ha inoltre applicato il principio della “ragione più liquida”, decidendo il caso sulla base dell’argomento giuridico più evidente (mancanza dei requisiti morali), senza esaminare questioni secondarie.







