Sentenza Cgue stabilisce che uno Stato membro può vietare i servizi online autorizzati in altri Stati. Allo stesso tempo il giocatore può chiedere restituzione delle puntate perse.
“Il diritto dell’Unione europea non impedisce a uno Stato membro di vietare taluni servizi online autorizzati in altri Stati membri e di trarre da tale divieto conseguenze civilistiche. Il consumatore può chiedere la restituzione delle puntate perse a operatori stabiliti in un altro Stato membro, qualora i giochi di cui trattasi fossero vietati nel suo Stato di residenza”. È quanto si apprende attraverso un comunicato ufficiale rilasciato dalla Corte di Giustizia europea che mette un punto definitivo una controversia cominciata diversi anni fa.
LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI
La vicenda riguarda due società stabilite a Malta, titolari di una licenza rilasciata dall’autorità maltese competente in materia di giochi che proponevano su Internet giochi di slot machine virtuali nonché scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie. I loro servizi erano accessibili, tra l’altro, in Germania e gtra il giugno 2019 e il luglio 2021, un giocatore residente in Germania si è avvalso di tali servizi e ha perso diverse puntate.
All’epoca dei fatti, il diritto tedesco vietava, in linea di principio, i giochi online. Erano ammesse solo talune attività limitate, quali le scommesse sportive e ippiche, nonché talune lotterie. I giochi di slot machine virtuali e le scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie rientravano invece nel divieto. Il giocatore ha quindi proposto un’azione per ottenere la restituzione delle somme perse. I suoi diritti sono stati successivamente ceduti a una società, che ha proseguito tale azione dinanzi a un giudice maltese.
Il giudice ha dunque chiesto alla Corte di giustizia se la libera prestazione dei servizi ostasse una normativa nazionale di questo tipo qualora l’operatore disponesse di una licenza in un altro Stato membro. Inoltre si interrogava sugli effetti di una successiva riforma del diritto tedesco, che ha sostituito il divieto generale con un sistema di autorizzazione preventiva, nonché sulla possibilità di riconoscere la nullità del contratto e di ordinare la restituzione delle puntate perse.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Nella sua sentenza, la Corte dichiara dunque che il diritto dell’Unione non “osta a una normativa nazionale che vieta l’organizzazione online di giochi da casinò, di giochi di slot machine e di talune scommesse, quali le scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie, allo scopo di incanalare l’attività di gioco verso circuiti controllati e di contrastare i mercati paralleli. La Corte dichiara inoltre che il diritto dell’Unione non osta né a che siano riconosciute le conseguenze giuridiche di un siffatto divieto nonostante la successiva istituzione di un regime di autorizzazione, né alla nullità dei contratti conclusi in violazione di tale divieto, né a un’azione civile per ottenere la restituzione delle puntate perse.
I giochi online costituiscono servizi ai sensi dei Trattati dell’Unione, la cui libera prestazione può essere limitata per ragioni imperative di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e dell’ordine sociale. In assenza di armonizzazione e tenuto conto delle divergenze morali, culturali e sociali tra gli Stati membri, questi ultimi dispongono di un margine di discrezionalità per determinare il livello di tutela ricercato.
Una normativa volta a incanalare l’istinto al gioco verso circuiti controllati e a contrastare i mercati paralleli persegue obiettivi legittimi. I giochi online presentano al riguardo rischi specifici maggiori rispetto ai giochi in luoghi fisici, connessi in particolare all’accesso permanente, all’isolamento e all’anonimato del giocatore, all’assenza di controllo sociale, alla frequenza potenzialmente illimitata e alla loro attrattiva per i giovani e per il pubblico vulnerabile.







