Il Tar respinge il ricorso di Caroli Global Service: resta affidata a Zètema la gestione di Capannelle per tutelare corse, lavoratori e fondi Masaf.
Il Tar Lazio respinge il ricorso presentato dalla società Caroli Global Service Srl contro Roma Capitale e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e nei confronti di Zètema Progetto Cultura Srl, non costituita in giudizio, sull’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della determinazione dirigenziale numero QA/47954/2026 del 05/06/2026 e sulla Determina Dirigenziale di Roma Capitale rep. QA/343/2026 del 28.05.2026.
In sintesi con il ricorso la società chiedeva l’annullamento dei provvedimenti di Roma Capitale con cui era stato disposto il differimento della gara per la concessione e l’affidamento temporaneo della gestione dell’Ippodromo delle Capannelle a Zètema Progetto Cultura Srl, società in-house di Roma Capitale.
Quest’ultima era subentrata alla società Marsicana, vincitrice del bando ponte 2026, che aveva rifiutato di firmare il contratto, creando dunque un vuoto gestionale che a sua volta aveva spinto il Comune di Roma a intervenire per garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori concedendo l’affidamento temporaneo a Zetema.
La società Caroli Global Service, che gestisce l’ippodromo di Corridonia in provincia di Macerata, aveva poi inviato una missiva al Comune di Roma rendendosi disponibile alla gestione dell’ippodromo di Capannelle, in virtù della seconda posizione nella graduatoria stilata dal Comune di Roma al termina della procedura avviata per individuare il gestore provvisorio della struttura nel 2026. Da qui poi il ricorso al tribunale amministrativo.
Il Tar Lazio nella sua decisione finale ha tuttavia considerato “che non appaiono sussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, in quanto, nel necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, appaiono prevalenti, da un lato, l’interesse ad evitare il rischio di dispersione dei cospicui finanziamenti erogati dal Ministero competente, nel caso di avveramento della condizione risolutiva del contratto prevista negli atti impugnati.
A questo si aggiunge “l’interesse, adeguatamente rappresentato dalla difesa delle parti resistenti, a che in questa fase sia garantito il regolare svolgimento delle attività dell’ippodromo delle Capannelle”. Per queste ragioni, dunque, il Tar Lazio ha ritenuto pertanto “che l’istanza cautelare debba essere respinta e che, tenuto conto di tutte le circostanze, sia equo compensare le spese di fase”.







