Sblocco Polymarket, Tar Lazio respinge ricorso d’urgenza: decisione rinviata al 25 agosto

Il Tar Lazio respinge l’istanza di misura cautelare monocratica urgente per l’annullamento dei provvedimenti con cui era stato disposto l’oscuramento del sito Polymarket.

Con un decreto pubblicato oggi, 4 agosto, il Tar Lazio (Sezione Quarta Ter) respinge l’istanza di misura cautelare monocratica urgente presentata da Blockratize, Inc. e Adventure One Qss, Inc. contro l’Agenzia delle dogane e monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le società avevano richiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui è stato disposto l’oscuramento del sito Polymarket ma il Tar Lazio ha negato il provvedimento d’urgenza in quanto il pregiudizio lamentato non presenta i requisiti dell’estrema gravità ed urgenza tali da non poter attendere la discussione collegiale, fissata per il 25 agosto in camera di consiglio.

La richiesta delle due società ricorrenti riguarda due atti dell’Agenzia delle dogane e monopoli. In primis il provvedimento del 9 luglio 2026 con il quale era stata disposta “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Adm medesima dell’ordine di inibizione rivolto agli Internet Service Providers, da eseguirsi mediante il reindirizzamento all’indirizzo https://sito-inibito-giochi.adm.gov.it del dominio internet www.polymarket.com, nonché degli eventuali domini presenti o futuri direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo sito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente”.

La seconda richiesta riguarda invece il provvedimento sempre di Adm del 10 luglio 2026 che inseriva “il nome a dominio polymarket.com al numero 3659 nell’elenco di siti di gioco da inibirsi”, oltre alla condanna di Adm all’integrale risarcimento del danno.

Il Tar Lazio ha respinto la richiesta monocratica (ex art. 56 Cpa) considerando che “la fattispecie, in relazione al contenuto delle censure proposte, merita il dovuto approfondimento in sede collegiale”. Inoltre “alla luce della prossima celebrazione della camera di consiglio (prevista per il giorno 25 agosto 2026) deputata alla trattazione collegiale della domanda cautelare e della pluralità e peculiarità degli interessi, anche pubblici, coinvolti nella fattispecie, il pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente non può ritenersi caratterizzato dai requisiti dell’estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire la dilazione nemmeno fino alla data della camera di consiglio, richiesti dall’art. 56 comma 1 cpa per la concessione dell’invocato rimedio cautelare monocratico”.