Il collegio si pronuncerà il 10 settembre sul caso di un esercizio della provincia di Ragusa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da un operatore del settore scommesse contro un provvedimento del Questore della Provincia di Ragusa.
Il ricorso riguarda il decreto del Questore del 15 luglio 2026, notificato il 22 luglio, con cui era stata rigettata l’istanza di variazione dei rappresentanti sulla licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Tulps. Il provvedimento ordinava inoltre la cessazione di ogni attività eventualmente svolta in assenza dei titoli di polizia e intimava la rimozione delle insegne pubblicitarie relative all’attività di accettazione scommesse non autorizzata. Contestualmente, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica aveva redatto, sempre il 22 luglio, un verbale di accertamento di illecito amministrativo per illecita rappresentanza dell’attività, con sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro e pagamento in misura ridotta fissato a 1.032 euro.
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale l’annullamento degli atti, previa sospensione anche in via monocratica ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo, oltre al risarcimento dei danni subiti. La presidente del collegio ha ritenuto che la sede monocratica non fosse adatta a decidere sul caso, come si legge nel decreto, «per la delicatezza e la complessità dei profili da esaminare e per l’ampiezza del potere discrezionale esercitato dall’Amministrazione». Su queste basi l’istanza cautelare urgente è stata respinta, mentre la trattazione collegiale della vicenda è stata fissata per la camera di consiglio del 10 settembre 2026.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle parti coinvolte, richiamando le disposizioni a tutela della riservatezza previste dal Codice della privacy e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati.







